LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL DEFUNTO NON E' ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITA'
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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell’Aquila, con la sentenza n. 74/1/25 del 10 febbraio 2025, ha chiarito un punto importante in materia di accettazione tacita dell’eredità. Secondo i giudici, la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del defunto non costituisce, di per sé, un atto di accettazione tacita dell’eredità.
La motivazione risiede nel fatto che tale adempimento fiscale ha natura conservativa e si configura come un atto volto a tutelare il patrimonio ereditario, senza implicare un’esplicita volontà dell’interessato di accettare l’eredità.
Questa interpretazione è in linea con un precedente orientamento della Corte tributaria regionale della Puglia, che, con la sentenza n. 2792/6/18 del 21 settembre 2018, aveva escluso l’automatismo tra adempimenti fiscali e accettazione tacita.
Diversa, invece, la conclusione raggiunta in un altro caso analogo dalla Corte tributaria regionale di Roma (sentenza n. 4470/6/18 del 26 giugno 2018), in cui il contribuente, oltre a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede, aveva richiesto anche il rimborso dell’imposta versata dal defunto. In quel contesto, la richiesta di rimborso è stata considerata comportamento concludente e quindi espressione di una volontà implicita di accettare l’eredità.
FONTE: EUTEKNE

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