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OBBLIGO DELLA PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • May 8
  • 1 min read

L’art. 1, comma 860, della Legge 207/2024 ha introdotto l’obbligo di comunicazione al Registro Imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale degli amministratori delle società. Vediamo, di seguito, i principali caratteri di questo nuovo obbligo.

 

AMBITO SOGGETTIVO

 

L’obbligo si applica a tutte le società di capitali e di persone che esercitano attività d’impresa, comprese le reti d’impresa con soggettività giuridica. Sono escluse:

  • Le società semplici non agricole;

  • Le società di mutuo soccorso;

  • I consorzi;

  • Gli enti non societari o privi di scopo imprenditoriale.

Il termine “amministratori” è interpretato in senso estensivo, comprendendo anche i liquidatori. Ogni amministratore deve avere un proprio indirizzo PEC, diverso da quello della società. L’utilizzo della stessa PEC per società e amministratore non è ammesso.

È possibile per un amministratore di più società utilizzare una sola PEC, purché non coincida con quella della società e siano rispettati gli obblighi di comunicazione per ciascuna impresa.


SCADENZE E SANZIONI

 

  • Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicazione della PEC dell’amministratore deve essere assolto contestualmente all’iscrizione nel Registro Imprese.

  • Per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025, la comunicazione va effettuata entro il 30 giugno 2025.

La stessa scadenza si applica alle imprese che devono regolarizzare la comunicazione di una PEC condivisa tra impresa e amministratore.

La comunicazione o variazione della PEC non comporta costi (niente imposta di bollo né diritti di segreteria).

La mancata comunicazione:

- Blocca le pratiche (es. rinnovo cariche sociali);

- Comporta sanzioni da 103 a 1.032 euro, ridotte a 1/3 se regolarizzate entro 30 giorni.


Dott. Caglieri Simone



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