OBBLIGO DELLA PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
- Dott. Caglieri Simone
- May 8
- 1 min read
L’art. 1, comma 860, della Legge 207/2024 ha introdotto l’obbligo di comunicazione al Registro Imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale degli amministratori delle società. Vediamo, di seguito, i principali caratteri di questo nuovo obbligo.
AMBITO SOGGETTIVO
L’obbligo si applica a tutte le società di capitali e di persone che esercitano attività d’impresa, comprese le reti d’impresa con soggettività giuridica. Sono escluse:
Le società semplici non agricole;
Le società di mutuo soccorso;
I consorzi;
Gli enti non societari o privi di scopo imprenditoriale.
Il termine “amministratori” è interpretato in senso estensivo, comprendendo anche i liquidatori. Ogni amministratore deve avere un proprio indirizzo PEC, diverso da quello della società. L’utilizzo della stessa PEC per società e amministratore non è ammesso.
È possibile per un amministratore di più società utilizzare una sola PEC, purché non coincida con quella della società e siano rispettati gli obblighi di comunicazione per ciascuna impresa.
SCADENZE E SANZIONI
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicazione della PEC dell’amministratore deve essere assolto contestualmente all’iscrizione nel Registro Imprese.
Per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025, la comunicazione va effettuata entro il 30 giugno 2025.
La stessa scadenza si applica alle imprese che devono regolarizzare la comunicazione di una PEC condivisa tra impresa e amministratore.
La comunicazione o variazione della PEC non comporta costi (niente imposta di bollo né diritti di segreteria).
La mancata comunicazione:
- Blocca le pratiche (es. rinnovo cariche sociali);
- Comporta sanzioni da 103 a 1.032 euro, ridotte a 1/3 se regolarizzate entro 30 giorni.
Dott. Caglieri Simone

Comments