AZIONISTI DI RISPARMIO TUTELATI ANCHE DOPO LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE
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- May 5
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Con la sentenza n. 1635 del 23 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche dopo la fusione per incorporazione, gli azionisti di risparmio della società incorporata possono contestare la congruità del rapporto di cambio tra i titoli, agendo per il tramite del proprio rappresentante comune. La fusione estingue la società, ma non i diritti e gli interessi legittimi degli azionisti non imprenditori, che possono continuare a far valere le proprie ragioni nei confronti della società incorporante. La legittimazione resta in capo al rappresentante dell'incorporata e non si trasferisce a quello dell'incorporante.
FONTE: ITALIAOGGI

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