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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL POTERE DI DELEGA DEL CURATORE FALLIMENTARE

Ai sensi dell’art. 32, co. 1 L.F., il legislatore stabilisce che << il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104-ter >>.

Il curatore può demandare specifiche funzioni a terzi, chiedendo la relativa autorizzazione del comitato dei creditori, senza che sia necessaria la presentazione di apposita istanza al giudice delegato. Al contrario vi sono adempimenti che non sono delegabili quali:

  • Redazione dell’elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari (art. 89, co. 1 L.F.);

  • Redazione del bilancio dell’ultimo esercizio se non è stato presentato dal fallito (art. 31, comma 2 L.F.);

  • Apporto di rettifiche o integrazioni, eventualmente necessarie, ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito ex art. 14 L.F. (art. 31, co. 2 L.F.);

  • Esame delle fonti di informazione per individuare i creditori e relativa comunicazione dell’intervenuto fallimento (art. 92 L.F.);

  • Esame delle domande di ammissione allo Stato passivo, così come le domande di rivendica e di restituzione dei beni, deposito del progetto di stato passivo con le eventuali eccezioni rispetto alle richieste e partecipazione all’udienza (art. 95 L.F.);

  • Comunicazione ai ricorrenti dell’intervenuta esecutività dello stato passivo (art. 97 L.F.);

  • Redazione del programma di liquidazione (art. 104-ter co. 1 L.F.);

  • Decisione di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare beni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ove l’attività si manifesti come non conveniente (art. 104-ter, co. 8 L.F.)

Entrando nel dettaglio del potere di delega del curatore, vi sono due figure di terzi soggetti che possono affiancarsi al curatore:

  • Delegato. Il delegato si caratterizza per il fatto di “sostituirsi” al curatore nel compimento di determinate funzioni.

  • Coadiuvatore. Il coadiuvatore, diversamente dal delegato, si caratterizza per il fatto di affiancare il curatore nel curare certi aspetti della procedura, in una posizione di subordinazione rispetto a quest’ultimo.

L’onere per il compenso del delegato e del coadiuvatore, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

Premessa che la distinzione tra le due figure è fonte di notevoli divergenze, sembra doversi affermare, comunque, che la differenziazione tra delegato e coadiuvatore non poggia solamente sul grado di subordinazione, bensì anche sul fatto che il delegato va considerato anch'esso un pubblico ufficiale e, pertanto, responsabile in proprio degli atti compiuti, nonostante ciò non esima il curatore dal costante monitoraggio delle sua attività. Diversamente il coadiuvatore, essendo subordinato al curatore, non è un pubblico ufficiale e degli atti da questi compiuti è responsabile il curatore.


Dott. Caglieri Simone



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