Il ravvedimento operoso permette al contribuente di correggere errori o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie (ad esempio, omesso versamento di un tributo), rimediandovi spontaneamente e fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. In dettaglio il ravvedimento operoso presenta le seguenti caratteristiche:
Può essere utilizzato da tutti i contribuenti sia privati che soggetti con partita Iva, a prescindere dalla natura giuridica dell’azienda e della società;
Permette di sanare gli errori e le omissioni commessi nell’applicazione di tutte le norme tributarie, da quelle concernenti le imposte dirette a quelle indirette (Iva, registro, imposte ipotecarie e catastali, tasse di concessione governativa, ecc.), ivi compresi i tributi locali (ad esempio ICI e IMU, addizionali IRPEF);
Non è utilizzabile per le violazioni relative ai contributi previdenziali come INPS (contributi gestione separata, contributi COLF e badanti, Artigiani, commercianti liberi professionisti, lavoratori dipendenti) e contributi INAIL;
Il ravvedimento operoso non è più inibito dall'inizio di un controllo fiscale ma solo dal momento in cui viene notificato al contribuente un atto impositivo, pertanto è possibile beneficiarvi allorquando la violazione sia stata solo contestata dall’ufficio o dall’ente impositore, senza che la stessa sia stata notificata al contribuente interessato. Il ravvedimento operoso sarà inibito, invece, nel momento in cui viene notificato un avviso di accertamento o di liquidazione (provvedimento tipico delle imposte indirette diverse dall'Iva), o una comunicazione bonaria scaturente da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento dell’(eventuale) imposta omessa, delle sanzioni ridotte e interessi moratori.
La riduzione delle sanzioni varia in base alla tempistica di pagamento del ravvedimento ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e 54/bis DPR 633/1972:
a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della L.n.4/1929, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs.n.471/1997;
c) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia d'imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
A differenza degli istituti deflativi, che prevedono specifici piani di rateazione, il ravvedimento ordinario non prevede la possibilità di procedere con pagamenti rateali.
Dott. Caglieri Simone
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