IL SOCIO UNICO NELLE SOCIETA' DI PERSONE
- Dott. Caglieri Simone

- Sep 23
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Il codice civile prevede la forma societaria delle società di capitali a socio unico, mentre nessuna norma ammette specificamente la costituzione di una società di persone. La fattispecie delle società di persone a socio unico può configurarsi solo con il venir meno della pluralità dei soci – circostanza che può verificarsi in caso di cessione di quote, recesso, morte o esclusione dell’altro socio – e comporta la messa in liquidazione della stessa impresa. Infatti, ai sensi dell’art. 2272, comma 1, n. 4 c.c., tra le cause di scioglimento è prevista la mancanza della pluralità dei soci, se entro sei mesi questa non viene ricostituita. In tale ipotesi, la maggior parte della dottrina ritiene che lo scioglimento si perfezioni alla data in cui sono decorsi i sei mesi dal venir meno della pluralità. In questo modo è consentito al socio superstite di decidere se proseguire l’attività economica – trovando un nuovo socio o assumendo la veste di impresa individuale – oppure liquidare la società.
La perdita della pluralità dei soci può comportare, oltre alla liquidazione della società:
la prosecuzione dell’attività in forma “precaria” da parte dell’unico socio;
la trasformazione omogenea progressiva volta a modificare la società di persone a socio unico in una S.r.l. unipersonale o in una S.p.a. a socio unico;
la “trasformazione” in impresa individuale.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, la maggior parte della dottrina esclude la possibilità di una trasformazione tipica della società in impresa individuale. In questo solco si inserisce la recente pronuncia della Cassazione n. 5088/2024, secondo cui la trasformazione riguarda il passaggio da un tipo ad un altro tipo di società commerciale, con l’effetto che essa non può coinvolgere l’impresa individuale. Analogamente, la Cassazione n. 1593/2002 ha precisato che una persona giuridica non può proseguire lo scopo sociale attraverso una persona fisica. Al contrario, la “trasformazione” da società di persone unipersonale in liquidazione a impresa individuale è qualificata come conferimento. Più precisamente, è considerata come «solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l’azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite)» (cfr. Cass. n. 496 del 14/01/2015 e Cass. n. 22565/2017). In tale scenario, la società, attraverso l’unico socio superstite, conferisce l’azienda sociale allo stesso soggetto, che assume la veste di imprenditore individuale.
Sotto il profilo fiscale, l’operazione è stata oggetto di analisi, ai fini delle imposte indirette, nella risoluzione n. 47/E/2006. L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’istituto della trasformazione propria, in considerazione della distinzione soggettiva tra persona fisica e persona giuridica. Al contrario, secondo l’Amministrazione finanziaria, la fattispecie rientra tra le assegnazioni di azienda (all’unico socio), con conseguente applicazione del medesimo trattamento tributario previsto per l’assegnazione di azienda a seguito di recesso di uno dei due soci. In altri termini, l’operazione in questione rientra nell’art. 2, comma 3, lett. f) DPR 633/72, secondo cui non sono considerate cessioni di beni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.
Ai fini dell’imposta di registro si applica l’imposta fissa, poiché, ai sensi dell’art. 4, lett. d) n. 2 e lett. a) n. 3 della Tariffa, nel caso di costituzione o aumento del capitale sociale con conferimento di aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, è prevista l’imposta di registro in misura fissa.
Con riferimento alle imposte dirette, l’operazione è fiscalmente neutrale, indipendentemente dalla sua qualificazione civilistica, in virtù della continuità oggettiva dell’attività d’impresa, pur in presenza di una discontinuità soggettiva tra l’ente societario e la persona fisica che prosegue l’attività. Ciò avviene in modo analogo a quanto previsto per la donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività (cfr. circolare n. 54/E/2002, par. 5 e circolare n. 13/E/2008, par. 1.10).
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, la società è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci. Parallelamente, il socio superstite che prosegue l’attività in qualità di imprenditore dovrà dichiarare il reddito d’impresa prodotto nel residuo periodo.
Dott. Caglieri Simone






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