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Writer's pictureDott. Caglieri Simone

IL TRASFERIMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORO NELLA CESSIONE D'AZIENDA

Il trasferimento dei contratti di lavoro a seguito della cessione d’azienda è disciplina dall’art. 2112 del Codice Civile e dalla Legge 428/1990, nei quali sono espressi i seguenti principi giuridici cardine:

  • Nel trasferimento d’azienda, i contratti di lavoro vengono trasferiti automaticamente, senza ammettere patto contrario tra cedente e cessionario. Inoltre i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento continuano in capo al nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei dipendenti ceduti (Corte di Cassazione, sezione lavoro, 19/01/2018 numero 1382);

  • Il lavoratore conserva tutti i suoi diritti maturati presso il precedente datore di lavoro (art. 2112 comma 1 c.c.), compresa la sua posizione contrattuale;

  • Il legislatore prevede una responsabilità solidale fra cedente e cessionario per tutti i crediti (retributivi, previdenziali, assicurativi, ecc.) vantati dal lavoratore al momento del trasferimento, purché a tale data non sia intervenuta l’estinzione del rapporto, per i cui debiti risponde solo il cedente (Cass. n. 2417 del 02/03/1995). La responsabilità solidale non si estende ai crediti verso gli istituti previdenziali, il cui trasferimento nell’ambito della cessione d’azienda rientra nella disciplina dell’art. 2560 c.c.;

  • Il trasferimento d’azienda non costituisce, di per sè, motivo di licenziamento. Al contrario, la normativa codicistica riconosce al lavoratore il diritto di recesso senza preavviso e per giusta causa, mantenendo il diritto di percepire l’indennità di preavviso, qualora le condizioni del lavoratore hanno subito una sostanziale modifica durante i tre mesi successivi al trasferimento aziendale (art. 2112 co. 4 c.c.);

  • Per le aziende con un numero maggiore di 15 dipendenti (esclusi nel conteggio gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ma compresi i lavoratori a tempo determinato e part-time), il cedente e il cessionario hanno l’obbligo, entro almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento, di comunicare alle rappresentanze sindacali unitarie, o a quelle aziendali costituite, nonché ai sindacati di categoria l’intenzione di trasferire l’azienda ai sindacati (o, in assenza di queste, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale).


Dott. Caglieri Simone



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