L’ordinanza 29.8.2023 n. 25396 della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di preliminare stipulato dalla persona, poi defunta, necessita del consenso di tutti gli eredi comproprietari del bene per la stipula del contratto definitivo di compravendita in considerazione del fatto che l’obbligazione di trasferire l’immobile è un’obbligazione collettiva - eseguita congiuntamente da parte di tutti i debitori - poiché, essendo intestato alla defunta, alla data della sua morte è entrato in comunione successoria.
FONTE: EUTEKNE
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