top of page

INDENNITA' DI AVVIAMENTO RINUNCIABILE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 16.2.2023 n. 4947, ha ricordato che la rinuncia all’indennità di avviamento è valida se negoziata successivamente alla conclusione del contratto, mentre è nulla se preventiva. Nel caso di specie la rinuncia è valida poiché contenuta in un verbale di conciliazione successivo alla conclusione del contratto.


FONTE: EUTEKNE - ITALIAOGGI



bottom of page