INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE SOLO SE IL DATORE NON DIMOSTRA DI AVERLE EFFETTIVAMENTE CONCESSE
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Con l’ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di monetizzazione delle ferie non godute da parte dei dirigenti, delineando i criteri necessari per l’esclusione del diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
I giudici hanno ribadito che le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, e che a tale diritto è collegata l’indennità economica sostitutiva, qualora le ferie non vengano fruite entro la fine del rapporto di lavoro. Tuttavia, la Corte ha chiarito che la responsabilità della concessione delle ferie ricade interamente sul datore di lavoro, che ha l’obbligo di garantire al dipendente la possibilità effettiva di fruirne.
La perdita del diritto all’indennità può verificarsi solo se il datore prova di:
aver invitato il lavoratore a godere delle ferie
averlo informato in modo chiaro e tempestivo del fatto che, in caso di mancata fruizione entro il periodo previsto (o un periodo di riporto autorizzato), tali ferie sarebbero andate perse.
FONTE: EUTEKNE

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