IPER-AMMORTAMENTO 2026

L’art. 1, commi 427-436, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha previsto la reintroduzione del regime degli iper-ammortamenti, seppur con alcune modifiche rispetto alla disciplina previgente.
I nuovi iper-ammortamenti sostituiscono, di fatto, le seguenti misure agevolative:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0;
- il credito d’imposta per investimenti Transizione 5.0.
L’iper-ammortamento spetta per gli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell’individuazione del momento di completamento dell’investimento, trovano applicazione, in continuità con le precedenti agevolazioni, le regole generali di competenza di cui all’art. 109 del TUIR.
In particolare:
- per i beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
- per i beni acquisiti in leasing, rileva la data di consegna del bene al locatario.
Ai sensi dell’art. 1, comma 429, della L. 199/2025, sono agevolabili gli investimenti aventi ad oggetto:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi, ricompresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali strumentali nuovi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ivi inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per espressa previsione normativa, risultano agevolabili esclusivamente gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati IV e V che risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Vediamo ora in cosa consiste l’agevolazione in commento.
L’iper-ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, rilevante ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing.
Ai sensi dell’art. 1, comma 427, della L. 199/2025, per gli investimenti agevolabili il costo di acquisizione è incrementato secondo le seguenti aliquote:
180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
100% per la quota di investimenti eccedente 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
50% per la quota di investimenti eccedente 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Vediamo un esempio.
Nel caso di un investimento di una infrastruttura di € 200.000, si rientra nel primo scaglione con agevolazione +180%, cioè un risparmio fiscale di € 86.400, dato dall’aliquota Ires del 24% sul maggior valore fiscale di € 360.000.
La maggiorazione del costo si traduce in una deduzione extracontabile, fruibile secondo le modalità di seguito indicate:
- per i beni ammortizzabili ai sensi dell’art. 102 del TUIR, la deduzione avviene in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del TUIR;
- per i beni acquisiti in leasing, la deduzione è ammessa in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, in conformità a quanto previsto dall’art. 102, comma 7, del TUIR.
In sostanza, la deduzione aggiuntiva è ripartita lungo l’intero periodo di ammortamento fiscale, in proporzione alle quote di ammortamento imputate e dedotte.
L’agevolazione assume la forma di una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei redditi ai fini IRES o IRPEF, restando esclusa dall’ambito applicativo dell’IRAP.
L’art. 1, comma 432, della L. 199/2025 prevede che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione:
a) il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso; oppure
b) il bene sia destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti al medesimo soggetto,
la fruizione delle quote residue dell’iper-ammortamento non viene meno, a condizione che, nel medesimo periodo d’imposta, l’impresa proceda alla sostituzione del bene con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Qualora il costo di acquisizione del bene sostitutivo risulti inferiore a quello del bene originariamente agevolato, la fruizione del beneficio prosegue limitatamente alle quote residue e fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Dott. Caglieri Simone






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