AUTO AZIENDALI: NUOVO CALCOLO DEI FRINGE BENEFIT E MAGGIORAZIONE PER I VEICOLI PIÙ VECCHI
Il decreto Omnibus ha modificato l’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir, intervenendo sul calcolo del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo.
Per i veicoli ordinari il benefit imponibile è determinato assumendo il 50% del costo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente per l’utilizzo del veicolo, compresi accessori e allestimenti. La percentuale scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.
È inoltre prevista una maggiorazione del 50% del fringe benefit dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo. In presenza di optional, il valore determinato viene ulteriormente incrementato del 5%.
La particolare modalità di calcolo, tuttavia, potrebbe in alcuni casi neutralizzare in tutto o in parte la maggiorazione del 50% prevista per i veicoli più anziani, soprattutto quando le somme addebitate al dipendente vengono sottratte dal valore complessivamente determinato.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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