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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

L'AFFITTO DI POLTRONA O DI CABINA

L'affitto di poltrona o cabina è il contratto oneroso che permette agli acconciatori o estetisti (e altri professionisti di settori similari quali, ad esempio, i tatuatori) di appoggiarsi ad altri professionisti con un'attività già avviata, in tal modo evitando un investimento ingente come quello di acquistare un negozio. Con tale negozio giuridico, il professionista concede in uso una parte dei propri locali e (eventualmente) attrezzature con il quale svolge l'attività, ad un altro soggetto in possesso della relativa abilitazione professionale. Pertanto l'affittuario può gestire ed utilizzare i beni mobili ed immobili specificamente indicati nel contratto di locazione a fronte del pagamento di un canone che può comprendere:

  • L'utilizzo di attrezzature del concedente;

  • Consumo di prodotti del concedente;

  • La quota dei consumi di energia;

  • La quota di altre spese (es: condominiali)

Il contratto - redatto in forma di scrittura privata o atto pubblico - deve contenere l'esatta individuazione della parte dei locali concessa in uso e della specifica poltrona concessa in affitto, con le sue specifiche caratteristiche. In dettaglio, il contratto deve contenere i seguenti specifici elementi:

  • Durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;

  • La superficie data in uso, con relativa planimetria allegata;

  • La puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina), indicate in apposita planimetria allegata, che non potranno essere utilizzate contemporaneamente dal locatore;

  • La tipologia di attività, che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);

  • Il rapporto economico tra le parti;

  • La responsabilità assunta dalle singole parti, compresa quella relativa agli strumenti di lavoro e prodotti utilizzati, ai locali, agli impianti e all’applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Tra gli altri, è consigliabile l'inserimento di specifiche regole in modo da rendere l'attività imprenditoriale dell'affittuario omogenea con quella del negozio quali, ad esempio:

- Orari di apertura;

- Eventuale limitazione temporale della concessione in uso come, ad esempio, limitata ad alcuni giorni prestabiliti della settimana.

Infine è fatto divieto di affittare:

1) A chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività, compreso il possesso di partita Iva e l’iscrizione alla Camera di Commercio;

2) A chi ha lavorato all’interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, per almeno 2 anni consecutivi in qualità di dipendente (sono esclusi gli apprendisti);

3) Ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamento negli ultimi 12 mesi, salvo nel caso in cui il licenziamento si avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato.

Qualora il negozio sia condotto in locazione del locatore, occorre il consenso espresso del proprietario per la concessione dell'affitto di poltrona.

In merito agli aspetti giuslavoristici, è di fondamentale importanza il fatto che ogni imprenditore sia autonomo, intervenendo esclusivamente sulla propria clientela, senza che vi siano scambi di prestazioni tra concedente e affittuario, neanche in momenti particolari, per evitare che si possa configurare una mera prestazione di manodopera tra le parti. Inoltre sono previsti dei limiti quantitativi di utilizzo dell'affitto di poltrona/cabina quali:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;

- due poltrone/ cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;

- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.

Dal punto di vista fiscale, il contratto di affitto di poltrona/cabina è assimilato allo schema della locazione dell'immobile strumentale e, conseguentemente, soggetto a registrazione con imposta di registro dell'1%. Il negozio giuridico, in conclusione, è soggetto ad Iva con aliquota ordinaria del 22%.


Dott. Caglieri Simone



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