L’attività di agriturismo svolta dall’imprenditore agricolo rientra tra le attività agricole (ex art. 2135 co. 3 c.c.), La conseguenza è che gli immobili posseduti dall’impresa agricola (che esercita l’attività di agriturismo) - quindi destinati alla ricezione ed all’ospitalità - si qualificano quali fabbricati rurali strumentali.
E' questo l'esito della sentenza 12/08/2024 n. 22674 della Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto la qualifica di fabbricato rurale strumentale” dell’immobile utilizzato a scopo ricettivo nell’ambito dell’attività di agriturismo, anche qualora i fabbricati in questione siano censiti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) o A/8 (abitazione in villa).
FONTE: EUTEKNE
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