Il DL 73/2022 ha modificato la disciplina IVA delle prestazioni rese ai pazienti ricoverati e ai loro accompagnatori, in particolar modo concentrando la propria attenzione su quelle prestazioni rese da un soggetto diverso da quelli elencati dall'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72, ossia da una struttura sanitaria non convenzionata - soggetti diversi da ospedali, cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed ETS di natura non commerciale -, avvalendosi di un professionista. Siamo davanti a una casistica dove la prestazione è fatturata dal professionista alla struttura e da quest'ultima al paziente: l'esenzione si applica in entrambi i rapporti.
In altri termini, le strutture sanitarie non convenzionate che svolgono attività di ricovero e cura, esentano dall'imposta quella componente della prestazione che si riferisce alla cura resa al paziente ricoverato presso la struttura stessa da un professionista sanitario, fino all'ammontare del corrispettivo, a sua volta esente da imposta, dovuto dalla struttura al professionista in relazione alla prestazione.
Tutte le prestazioni di ricovero e cura per le quali non è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 10 co. 1 nn. 18 e 19 del DPR 633/72, sono soggette all'aliquota del 10% (ad esempio la parte restante della prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura al paziente ricoverato, nonché alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese nei confronti dei suddetti pazienti).
Inoltre si applica l'aliquota IVA del 10% anche alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti dai soggetti di cui all'art. 10 co. 1 n. 19 del DPR 633/72 e da case di cura non convenzionate.
Dott. Caglieri Simone

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