La Corte di Cassazione, nella sentenza 29.11.2022 n. 35068, ha chiarito che, nel caso in cui il contratto preliminare preveda una caparra confirmatoria da versare tra la firma del preliminare e la stipula del rogito, la domanda giudiziale con cui venga richiesto il pagamento della caparra medesima non configura recesso dal contratto preliminare da parte promittente venditore. Si tratta, invece, di una domanda giudiziale che palesa l’intenzione di ottenere l’esecuzione di una delle obbligazioni del contratto preliminare, che, quindi, non viene sciolto, restando operante l’obbligazione di stipulare il contratto definitivo.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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