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LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI NON ESONERA DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Sulla base delle sentenze della Cassazione 18.9.2019 n. 23301 e. 25.8.2020 n. 17652, la definizione delle liti pendenti tributarie non comporta alcun effetto sul versamento dei contributi previdenziali quand’anche la loro base imponibile coincida con quella fiscale.

Pertanto, definita la lite ad esempio ai sensi della L. 197/2022, l’INPS potrà notificare l’avviso di addebito con sanzioni e interessi che ben potrà essere contestato dinanzi al Tribunale sotto ogni aspetto.


FONTE: EUTEKNE



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