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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LA DISCIPLINA IVA NELL'ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'

I soggetti passivi che svolgono contemporaneamente più attività economiche rilevanti agli effetti Iva sono tenuti ad applicare l’imposta in modo unitario e cumulativo – in termini di tenuta delle scritture contabili e connessi adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, comunicazioni e dichiarazione - per tutte le attività, determinando l’Iva dovuta con riferimento al volume d’affari complessivo (art. 36 co. 1 DPR 633/72).

Nonostante questo principio generale, esistono delle deroghe in cui l’Iva può (separazione facoltativa) o deve (separazione obbligatoria) essere applicata separatamente, indipendentemente dal fatto che la partita Iva resta unica e invariata:

  • Separazione delle attività obbligatoria.

La separazione obbligatoria delle attività si applica, ai sensi dell’art. 36 co. 2 e 4 del DPR 633/72, nei seguenti casi:

1) Esercizio contemporaneo di imprese e di arti o professioni;

2) Attività di commercio al minuto con ventilazione dei corrispettivi (art. 24 co. 3 del DPR 633/72), fermo restando che l’obbligo non sussiste per le attività accessorie al commercio medesimo (Es: servizio pubblico telefonico, servizio di bilance pesa persone, ecc.) o non rientranti nell’attività propria dell’impresa (Es: locazioni immobiliari);

3) Attività agricole per le quali si applica il regime speciale previsto dall’art. 34 del DPR 633/72, eccetto i casi di opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi normali e i produttori agricoli che effettuano, nell’ambito della stessa impresa agricola, operazioni diverse da quelle indicate nell’art. 34 co. 1 del DPR 633/72 (c.d. imprese miste);

4) Attività relative a giochi e intrattenimenti di cui all’art. 74 co. 6 del DPR 633/72 e attività spettacolistiche di cui all’art. 74-quater co. 5 del DPR 633/72, salvo che si sia optato per l’applicazione dell’imposta nei modi normali.

  • Separazione delle attività facoltativa.

Sono suscettibili di essere separate soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro, di regola individuate da differenti codici ATECO, oppure quando le attività, nonostante rientrino nello stesso codice ATECO, sono comunque suscettibili di essere distinte in base a criteri oggettivi. L’esercizio di questa opzione deve essere comunicato nella dichiarazione di inizio attività o barrando l’apposita casella della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui ci si è avvalsi della facoltà. L’opzione ha effetto fino a revoca e, in ogni caso, per almeno un triennio.

In generale, la separazione delle attività è conveniente quando il soggetto passivo IVA esercita, contemporaneamente, attività che danno luogo a operazioni esenti e attività che danno luogo a operazioni imponibili IVA, se gli acquisti relativi alla prima attività sono ridotti rispetto a quelli complessivi. In tal modo la separazione delle attività consente al contribuente di rimuovere il vincolo del pro-rata per gli acquisti effettuati nell’ambito di applicazione dell’attività che da luogo a operazioni imponibili iva. Un esempio ricorrente di separazione delle attività avviene nelle imprese operanti nel settore immobiliare, tra l’attività delle locazioni e quelle delle cessioni di immobili.

La separazione delle attività comporta i seguenti adempimenti IVA:

1) Tenuta di registri iva separati;

2) Adozione di una numerazione distinta per le fatture relative alle diverse attività svolte;

3) Liquidazioni iva distinte, fermo restando che, qualora i termini delle liquidazioni coincidano, il versamento dell’imposta è unitario sommando le attività separate;

4) Presentazione di un’unica dichiarazione annuale che comprende il frontespizio e un modulo per ciascuna attività soggetta all’obbligo dichiarativo.


Dott. Caglieri Simone



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