La morte del socio di società di persone non determina gli stessi effetti della morte del socio di società di capitali alla luce dell’art. 2284 c.c. secondo cui, a meno che il contratto sociale non disponga diversamente, non avviene un subentro automatico dell’erede nella qualità di socio bensì gli altri soci possono scegliere se:
- liquidare la quota del socio defunto in favore degli eredi;
- sciogliere la società, secondo la generale procedura di liquidazione;
- proseguire la società con gli eredi del socio defunto che vi acconsentano.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
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