Esclusivamente per la riscossione dei crediti, il codice civile prevede una serie di fattispecie per le quali si applica la prescrizione presuntiva, basata sul rilievo che determinati crediti (ad esempio per soggiorni in albergo, per acquisti al dettaglio, per servizi professionali, ecc.), di regola, sono pagati subito dopo la prestazione senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza. Pertanto, una volta trascorso un periodo di tempo senza che il creditore reclami il pagamento, si presume che il debito sia stato regolarmente pagato.
Scaduto il termine della prescrizione presuntiva, il credito non è estinto ma, semplicemente, si presume che sia stato pagato con la conseguenza che il creditore non possa più avere alcuna pretesa. Qualora il debito non sia stato realmente pagato, il creditore conserva il diritto anche dopo la maturazione della prescrizione presuntiva; l’unico problema è che gli riesce più difficile farlo valere dandone la prova in giudizio poiché, come detto, si presume che questi abbia riscosso il credito. A questo punto la normativa limita i mezzi di prova a disposizione del creditore, stabilendo che egli ha solo una via per dimostrare di non essere stato pagato, cioè la confessione del debitore. Ciò significa che la vicenda può avere due soluzioni alternative:
Se il debitore ammette sotto giuramento che il diritto non sia stato estinto, il creditore vince la causa;
Se il debitore sotto giuramento conferma l’estinzione del debito, il creditore perde la sua causa.
La prescrizione presuntiva non si applica nei confronti di tutte le tipologie di crediti, bensì in specifiche categorie – le quali presentano anche termini di prescrizione presuntiva diverse tra di loro – esposte negli artt. 2954, 2955, 2956 c.c..
Tra queste categorie sicuramente le più importanti sono le seguenti:
Commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio;
Farmacisti per il prezzo dei medicinali;
Professionisti per il compenso dell’opera prestata;
Albergatori per il vitto e alloggio che somministrano.
I termini per la prescrizione presuntiva variano da prestazione a prestazione (vanno dai 6 mesi ai 3 anni) e sono esposti nei tre articoli del codice civile sopra esposti.
Dott. Caglieri Simone
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