Nella nuova Norma di comportamento CNDCEC n. 11.3 (rubricata “Segnalazione all’organo amministrativo”) è stabilito, tra l’altro, che:
- nel caso in cui l’organo di controllo rilevi specifici segnali di crisi d’impresa, a fronte dell’inerzia dell’organo gestorio, è tenuto a segnalare a quest’ultimo la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata della crisi;
- ciò potrebbe avvenire sia nei casi in cui il collegio rilevi i segnali previsti dall’art. 3 co. 4 del DLgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi) - debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta, esposizioni nei confronti delle banche che siano scadute da più di sessanta giorni - sia quando riceva specifiche segnalazioni dai creditori qualificati
di cui all’art. 25-novies del DLgs. 14/2019;
- la sola presenza di uno o più indicatori, tuttavia, non determina automaticamente il dovere del Collegio sindacale alla segnalazione all’organo gestorio prevista dall’art. 25-octies del DLgs. 14/2019;
- tale segnalazione, oltre che essere motivata e redatta formalmente per iscritto, deve essere indirizzata al CdA o all’amministratore unico con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno).
FONTE: EUTEKNE
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