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LA RESPONSABILITA' SOLIDALE DEL CESSIONARIO NELL'AMBITO DELL'IVA

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Oct 28
  • 2 min read

L’articolo 60-bis del DPR 633 del 1972 disciplina un importante principio di responsabilità solidale in materia di IVA, volto a rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione fiscale e, soprattutto, quello delle “frodi carosello”, le quali consistono in un meccanismo complesso e artificioso che coinvolge più imprese, spesso create ad hoc, con l’obiettivo di sottrarre all’Erario l’imposta sul valore aggiunto.

In base a tale disposizione, il cessionario (ossia il soggetto acquirente) risponde in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta qualora quest’ultimo non provveda a versarla all’Erario in relazione a beni venduti a un prezzo inferiore al loro valore normale. Ciò significa che, in presenza di un’operazione anomala caratterizzata da un prezzo significativamente ribassato rispetto ai valori di mercato, l’Amministrazione finanziaria può richiedere all’acquirente il pagamento dell’IVA non corrisposta dal cedente, senza che sia necessario un formale accertamento del valore normale dei beni ceduti.

Tale responsabilità non è tuttavia assoluta. Il cessionario può liberarsene dimostrando, attraverso idonea documentazione, che il prezzo inferiore praticato trova giustificazione in circostanze oggettive e verificabili, oppure in specifiche disposizioni di legge, e che non vi è alcun collegamento tra la riduzione del prezzo e l’inadempimento fiscale del venditore.

L’ambito di applicazione della norma non è generale, ma limitato a:

1)       Specifiche categorie di beni ritenute più esposte a rischi di frode, ovvero gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, i prodotti e accessori di telefonia, i personal computer con i relativi componenti, gli animali vivi delle specie bovina, ovina e suina con le loro carni fresche, gli pneumatici nuovi, rigenerati o usati, le gomme piene o semipiene, nonché il carburante per autotrazione. ;

2)       Ai soggetti che, ai sensi del DPR 633/72, sono tenuti agli adempimenti IVA. Ne restano pertanto esclusi i soggetti non titolari di partita IVA, come i privati consumatori, che non avrebbero la possibilità di fornire la documentazione necessaria per dimostrare la legittimità del prezzo praticato. L’Amministrazione finanziaria, in questi casi, non può esercitare azione di recupero nei confronti dei soggetti non obbligati all’applicazione dell’imposta.

L’Amministrazione finanziaria, attraverso le proprie circolari esplicative, ha chiarito alcuni aspetti rilevanti di questa disciplina. In particolare, la circolare n. 10 del 2005 ha specificato come la solidarietà passiva dell’acquirente ha la sola funzione di garantire il pagamento dell’imposta non versata dal cedente e non comporta l’applicazione di sanzioni nei suoi confronti, a meno che non si accerti la sua partecipazione diretta alla frode, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 472 del 1997.


Dott. Caglieri Simone


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