Il DL n. 61 del 01.06.2023 introdotto nel nostro ordinamento alcune misure a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza alluvionale che ha colpito l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche. In dettaglio si segnala quanto segue:
Proroga ai termini dei versamenti ed agli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 01.05 al 31.08.2023.Possono accedere alla sospensione i soggetti che al 01.05.2023 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori alluvionati. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi entro il 20.11.2023. Tra i vari adempimenti sospesi segnaliamo, in particolare, l’IVA del mese di aprile, maggio, giugno e luglio o del primo e secondo trimestre, l’IMU 2023 con riferimento al primo acconto, le ritenute dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la prima e seconda rata fissa 2023 dei contributi IVS artigiani e commercianti, i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo aprile, maggio, giugno e luglio, l’invio dei flussi UNIEMENS dei mesi da aprile a luglio ed altro ancora;
Sospensione dal 01.05 al 31.08.2023 anche gli adempimenti tributari e relativi al rapporto di lavoro verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico dei datori di lavoro privati, dei professionisti, dei consulenti e CAF che operano nei territori alluvionati anche per conto di aziende o clienti non operanti in tali territori. Sono differiti, a titolo esemplificativo, la presentazione dei modelli INTRA, della dichiarazione IVA OSS e LIPE. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023.
Sospensione versamenti cartelle di pagamento ed avvisi. Viene prevista la sospensione dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo dal 01.05 al 31.08.2023 delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione e dagli avvisi di accertamento e di addebito esecutivi. I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero a decorrere dal 01.09.2023.
Proroga di tre mesi alle scadenze connesse alla rottamazione quater con conseguente presentazione della domanda entro il 30.09.2023 e al 31.01.2024 il versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme da definire.;
Sospensione dal 01.05.2023 al 31.07.2023 dei termini processuali nei giudizi amministrativi e tributari;
Riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di co.co.co., agenti e rappresentanti, lavoratori autonomi e imprese (iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza) - che al 01.05.2023 sono residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati oppure operano esclusivamente o prevalentemente in tali comuni - che hanno dovuto sospendere l’attività pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, nel limite massimo di euro 3.000. Il soggetto interessato deve presentare domanda dal 15.06 al 30.09.2023 accedendo al sito internet dell’istituto (alla voce “sostegni, sussidi ed indennità” fino a raggiungere “punto d’acceso alle prestazioni non pensionistiche”).
Di seguito riportiamo l'elenco dei territori colpiti dall'alluvione soggetti alle discipline sopra riportate.
Dott. Caglieri Simone
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