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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL D.L. MILLEPROROGHE

Con il DL 215/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”) sono state introdotte diverse novità. Di seguito le principali:

  • Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

L’art. 3 co. 3 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione in legge, rinnova, anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Il divieto, già previsto per gli anni dal 2019 al 2023, opera:

a)  per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);

b)  per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018).

  • Esclusione Iva per gli Enti Associativi: proroga.

E’ stata prorogata dal 1 Luglio 2024 al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono gli enti del Terzo settore.

Fino la 31/12/2024 restano, pertanto, ancora escluse da IVA, nel rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7 del DPR 633/72:

a)  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; sono comprese le operazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché le operazioni rese nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);

b)  le cessioni di pubblicazioni da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);

c)  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);

d)  le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, sempreché l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).

Dal 01/01/2025, cesserà l’esclusione da Iva delle operazioni sopra menzionate ma saranno introdotte nuove ipotesi di esenzione all’interno dell’art. 10 del DPR 633/72. In particolare per:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sempreché l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

  • Acquisto prima casa da parte di Under 36.

Prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa per gli under 36 con ISEE fino a 40 mila euro a condizione che il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023 e il contratto definitivo sia stipulato entro la fine del 2024.

La disposizione in commento fa salvi dunque i preliminari sottoscritti e registrati, entro il 2023, a condizione che gli atti definitivi vengano redatti entro il 31 dicembre 2024.

L’art. 3 co. 12-quaterdecies del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, introduce un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti (in eccesso rispetto a quanto previsto dall’art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021) per gli atti di acquisto della prima casa stipulati tra l’1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione), sempre che questi siano stati preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31/12/2023.

  • Semplificazioni per installazione impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali.

Prorogati dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022. Ciò significa che gli impianti devono essere: – realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde; – di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp); – finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

  • Disposizioni relative al lavoro sportivo.

E’ stato prorogato dal 30/01/2024 al 31/03/2024 il termine entro cui, nella fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell'area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023.

E’ differito al 30/06/2024 anche il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale. 

Quanto ai premi erogati agli sportivi, le associazioni saranno esonerate dall'applicazione delle ritenute alla fonte del 20%, previste dall'art. 30, c. 2, DPR 600/1973, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge e sino al 31/12/2024, se di importo complessivamente inferiore ad € 300. 

  • Assemblee a distanza per Società, associazioni e Fondazioni.

Sarà possibile, in deroga a quanto previsto dal codice civile e dalle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee “tenute” fino al 30 aprile 2024:

a) svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

b)  prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

c) consentire, nelle srl, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

d)  obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato.

Va comunque rilevato che l’art. 11 co. 2 del disegno di legge recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di applicazione della disciplina in questione al 31/12/2024.

  • Ravvedimento operoso speciale: estensione all’anno 2022.

Estesa la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate (non possono essere ravvedute le dichiarazioni omesse) relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Ciò significa che potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:

a)  le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;

b)  le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;

c) le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;

d)  le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.

Occorre entro il 31/03/2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.

I versamenti potranno essere effettuati anche in 4 rate di pari importo, scadenti: 31/03/2024 - 30/06/2024 - 30/09/2024 - 20/12/2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Se il contribuente ha commesso omesse fatturazioni nel 2022 che hanno avuto riflesso sul modello IVA 2023, dovrà pagare due sanzioni pari al 5%.

Va rilevato che secondo il dato normativo, l’“estensione” del ravvedimento

speciale dovrebbe riguardare le sole violazioni dichiarative riguardanti l’anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti per cui rimarrebbe la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario.

  • Contratti a termine nel settore privato.

E’ stata estesa dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.

  • Irpef agricola.

E’ stata prorogata per gli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall'art. 1, c. 44, L. 232/2016.

Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure:

a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento;

b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%;

c) oltre € 15.000 al 100%.

Per individuare gli scaglioni di riferimento per l’esenzione, e dunque l’eventuale reddito imponibile, CD e IAP devono:

1) rivalutare i redditi dominicali e agrari risultanti in Catasto rispettivamente del 70% e dell’80% (non si applica invece l’ulteriore rivalutazione del 30%);

2) sommare i redditi dominicali e agrari così ottenuti.

  • Assunzione di persone disabili.

Viene anticipato dal 01/08/2022 al 01/08/2020 il termine iniziale, e differisce dal 31/12/2023 al 30/09/2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell'apposito Fondo, dell'incentivo all'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del cd. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.

  • Rottamazione quater.

E’ stato differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della cd. “rottamazione quater”, di cui all'art. 1, c. 231 e 232, L. 197/2022. Il pagamento entro la suddetta data, o con un ritardo massimo di 5 giorni, evita la decadenza dal beneficio della definizione agevolata per i casi di omesso versamento nei termini.

  • Cumulabilità delle detrazioni per interventi di risparmio energetico con contributi regionali.

L’art. 3 co. 12-ter del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende ai contributi erogati nel 2025 e 2026 la facoltà, prevista dall’art. 7 del DL 34/2023, di considerare ammessa alla detrazione “edilizia” per interventi di risparmio energetico (no superbonus) anche la parte di spesa per la quale è concesso un contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).

In ogni caso, la somma della detrazione “edilizia” e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.

  • Bonus PMI.

Prorogato al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta istituito dall'art. 1, c. da 89 a 92, L. 205/2017 per le spese di consulenza sostenute dalle PMI per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o a sistemi multilaterali di negoziazione europei.

  • Finanziamenti ai soci di cooperative.

Le società cooperative, esistenti alla data del 1° gennaio 1996, possono continuare a svolgere la propria attività di concessione di finanziamenti senza obbligo di iscrizione nell'albo fino al 31 dicembre 2024.

E’ l’art. 3 co. 8 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione, che estende sino al 31.12.2024 la possibilità, prevista dall’art. 112 co. 7 seconda parte del DLgs. 385/93, che le società cooperative esistenti alla data dell’1.1.96 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti dei propri soci, e dunque di proseguire la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del DLgs. 385/93.

La proroga è rivolta esclusivamente alle cooperative, le cui azioni, come detto, non sono negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a)  non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

b)  il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

c)   l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

d)  i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.


Dott. Caglieri Simone



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