Con DL n. 113 del 09/08/2024 il legislatore ha apportato una serie di novità fiscali. Vediamo, di seguito, le principali:
Rivalutazione terreni e partecipazioni.
Viene prorogato dal 30/06 al 30/11/2024 il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%. Specularmente, viene prorogato alla stessa data il termine per la redazione ed asseverazione della perizia di stima.
Rottamazione magazzino.
Il decreto ha previsto la proroga al 30/09/2024 del termine di versamento della prima rata.
Lavoratori transfrontalieri.
I lavoratori residenti nei Comuni individuati dal DL possono optare dal 2024 per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.
Il soggetto deve essere qualificato come frontaliero ed alla data del 17/07/2023 svolgeva una attività di lavoro dipendente in Svizzera. Inoltre, ai fini dell’applicazione del regime, i redditi devono essere soggetti a tassazione in Svizzera.
Iva al 5% per i corsi invernali.
Per effetto della nuova modifica apportata alla Tabella A, parte II bis del DPR n. 633/72 ai corsi di attività sportiva invernale, individuata come tale dalle Federazioni di Sport invernali riconosciute dal CONI ed impartiti anche in forma organizzata da iscritti negli appositi Albi regionali o nazionali, nel caso in cui le prestazioni non rientrano nella fattispecie di esenzione, si applica l’aliquota IVA del 5%.
Sponsorizzazioni sportive.
Viene prevista l’estensione del credito fiscale previsto all’articolo 81 del DL n. 104/2020 con riferimento agli investimenti effettuati dal 10.08 al 15.11.2024 da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie (e sponsorizzazioni) nei confronti di:
1. SSD;
2. Leghe che organizzano campionati nazionali;
3. ASD e SSD che operano in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo non inferiore a 10.000 euro.
Regime Iva associazioni e SSD.
Viene prevista la soppressione del regime di esclusione dall’IVA per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10 del DPR n. 633/72.
Viene prevista l’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dalla legge n. 190/2014 alle organizzazioni di volontariato e APS che hanno conseguito ricavi non superiori a 65.000 euro.
Contributo a fondo perduto comuni montani.
Per compensare la diminuzione delle presenze turistiche nel periodo 01/11/2023 – 31/03/2024 viene riconosciuto nei Comuni montani degli Appennini, un contributo a fondo perduto ai seguenti soggetti:
· esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci
· noleggiatori di attrezzature per sport invernali
· maestri di sci, iscritti negli appositi Albi professionali
· scuole di sci presso le quali gli stessi maestri di sci risultano operanti
· agenzie di viaggio
· tour operator
· gestori di stabilimenti termali
· imprese turistico-ricettive
· imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.
Il contributo spetta a condizione che i ricavi 01/01/2023 - 31/03/2024 abbiano subito una riduzione non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo 01/01/2021 - 31/03/2022.
ZES mezzogiorno.
Coloro che effettuano investimenti nel periodo dal 01/01 al 15/11/2024, hanno diritto ad un credito fiscale a condizione che i soggetti interessati abbiano effettuato la prevista comunicazione entro il 12/07/2024 (art. 5 DM 17/05/2024).
Il decreto richiede, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’invio dal 18/11 al 02/12/2024 di una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15/11/2024, degli investimenti indicati nella comunicazione.
Regime fiscale nuovi residenti.
Viene modificata l’imposizione forfetaria sul regime dei nuovi residenti, con incremento da 100.000 a 200.000 euro dell’imposta annuale sostitutiva delle imposte per i redditi prodotti all’estero.
Dott. Caglieri Simone
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