top of page
  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO DI RIFORMA DELLE SANZIONI - PARTE 2 DI 2

Di seguito proseguiamo il precedente articolo relativo alle principali novità del D.Lgs. n. 87 del 14/06/2024:

  • Violazioni di obblighi.

Le novità dell’articolo 6 sono le seguenti:

- la sanzione prevista per la violazione degli obblighi in materia di documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA sono pari al 70% dell’imposta non correttamente documentata o registrata, ridotta alla misura da 250 a 2.000 euro se l’irregolarità non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

- le operazioni in inversione contabili, esenti, non imponibili, non soggette ad IVA che non sono state correttamente documentate comportano l’applicazione di una sanzione pari al 5% dei corrispettivi non documentati o registrati (sanzione da 250 a 2.000 euro se non rileva ai fini della determinazione dell’imposta);

- con riferimento alla trasmissione telematica dei corrispettivi, vien prevista l’applicazione di una sanzione pari al 70% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso (la sanzione si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici per l’invio dei corrispettivi);

- chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nella seconda ipotesi,  salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione;

- il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare, e' punito, salva la responsabilita' del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreche' non provveda a comunicare l'omissione entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando e' stata emessa la fattura irregolare;

- è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile. Se l'operazione non risulta dalla contabilita', la sanzione amministrativa e' elevata a una misura del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro

  • Violazioni su esportazioni.

Con riferimento all’articolo 7 in materia di violazioni sulle esportazioni, si segnala quanto segue:

- la sanzione amministrativa passa al 50% del tributo ed alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta qualora il bene sia trasportato in un altro stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto stato entro 90 giorni dalla consegna;

- la sanzione per le operazioni senza addebito d’imposta in mancanza di dichiarazione di intento passa al 70%.

  • Contenuto e documentazione dichiarazioni.

Con riferimento all’articolo 8 del D.Lgs., si segnala l’aggiornamento degli edittali delle sanzioni con una riduzione degli stessi (per la maggior parte dei casi si segnala il passaggio da 50.000 a 30.000 per i massimali di sanzione).

  • Violazioni operatori finanziari.

Le modifiche all’articolo 10 prevedono la cancellazione della presunzione sui soggetti che hanno commesso la violazione, oltre la riduzione della sanzione edittale da 2.000 a 21.000 alla nuova misura da 1.500 a 15.000 euro.

  • Altre violazioni dirette ed Iva.

Viene modificata la sanzione per omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 11 prevedendo che se la violazione non ha inciso sulla liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione, nel limite di euro 1000 per trimestre.

Riguardo all’omessa, infedele o incompleta comunicazione delle minusvalenze, il massimo edittale di sanzione viene ridotto a 30.000 euro.

  • Sanzioni accessorie.

Per effetto della modifica prevista all’articolo 12, se è irrogata una sanzione amministrativa superiore ad euro 50.000 può essere applicata una pena accessoria da 3 a 6 mesi. Se l’importo supera 100.000 euro la sanzione accessoria può essere elevata a 12 mesi.

Nelle ipotesi di “recidiva” (o meglio in caso di violazione nei tre anni successivi al passaggio in giudicato di una sentenza) le soglie sono ridotte alla metà.

  • Ritardati e omesse versamenti.

All’articolo 13 sono state apportate le seguenti modifiche:

- la sanzione passa dal 30 al 25%. Si segnala che tale sanzione costituisce, attraverso una maggiorazione, la base di calcolo delle sanzioni irrogate nel caso in cui il contribuente provveda a definire la propria posizione in autonomia ed in assenza di comunicazioni formali di accertamenti e verifiche;

- il comma 4 richiama il D.Lgs. n. 74/2000 al fine di determinare il significato di crediti non spettanti ed inesistenti;

- nel caso di utilizzo di credito non spettante si applica una sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione, ridotta a 250 euro nel caso in cui gli adempimenti non siano previsti a pena decadenza e la violazione sia stata rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ovvero entro un anno dalla commissione della violazione (se non c’è dichiarazione);

- in caso di utilizzo di un credito inesistente, la sanzione è pari al 70%, maggiorata dalla metà al doppio se sussiste un contesto di frode;

  • Imposta di registro.

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 69:

- la sanzione nella misura piena è ora determinata nel 120% senza un minimo e massimo edittale. Allo stesso modo, la presentazione tardiva viene ora punita con una sanzione dello stesso genere, ulteriormente mitigata rispetto al passato (da una sanzione dal 60 al 120% si passa al 45%);

-  viene eliminata la misura di sanzione minima di 200 euro.

Nel caso dell’insufficiente dichiarazione di valore (art 71 TUR), sono state apportate che, anche in questo caso, hanno impattato sulla misura della sanzione, che passa dal 100%-200% alla misura unica del 70%.

Nell’ipotesi di occultazione del corrispettivo (art 72 TUR), la sanzione passa, quindi, dal 120-240% al 120%.

Con riferimento alle sanzioni per omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio (art. 73 TUR) si segnalano lievi modifiche al minimo ed al massimo di penale previsto nelle fattispecie di cui ai primi due commi. Le modifiche hanno impattato sulla determinazione degli edittali di pena per la fattispecie prevista al comma 1 (da 1.032,91 a 5.164,57 euro alla nuova misura da 1.000 a 5.000 euro) ed al comma 2 (da 1.032,91 a 5.164,57 euro alla nuova misura da 1.000 a 5.000 euro).

Con riferimento alle altre infrazioni individuate dall’articolo 74 TUIR, la sanzione da 258,23 a 2.065,83 viene ridotta alle nuove misure da 250 a 2.000 euro.

  • Successioni e donazioni.

In materia di successione, le modifiche all’articolo 50 del D.Lgs. n. 346/1990 comportano che:

1.    l’omessa presentazione della successione, della dichiarazione sostitutiva o integrativa viene punita con una sanzione fissa del 120%;

2.    la sanzione per ritardo non superiore a 30 giorni ora prevede l’applicazione di una sanzione del 45% in luogo di quella dal 60 al 120%.

In caso di omessa indicazione di dati o elementi rilevanti, l’articolo 51 viene modificato come segue: 

à l’individuazione di una sanzione unica senza edittali minimi e massimi pari all’80% (in precedenza dal 100 al 200%);

à la sanzione da 250 a 1000 euro è riservata alle ipotesi di elementi irrilevanti sulla determinazione del tributo.

Riguardo alle modifiche apportate all’articolo 53 (devoluzione beni culturali, violazione di divieti, ecc) si segnala quanto segue:

-  al comma 1 (devoluzione beni culturali) la sanzione viene individuata nella misura dell’80% in luogo della precedente dal 100 al 200%, in conformità alle precedenti modifiche;

-  al comma 2 (violazione divieti), nuovamente, la nuova misura di sanzione è dell’80%;

-  viene cancellata la presunzione sulla commissione delle violazioni da parte dei legali rappresentanti di banche, società ed enti.

  • Imposta ipotecaria e catastale.

Nel caso di omissione della richiesta di trascrizione o annotazioni obbligatorie, si segnala che:

-  l’omissione della richiesta di trascrizione o annotazione obbligatoria è punita con la sanzione amministrativa pari all’80%;

-  se l’annotazione o trascrizione viene effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è pari al 45%.

  • Imposta di bollo.

In materia di imposta di bollo si segnala che:

-  la sanzione passa all’80% dell’imposta o della maggiore imposta, richiesta oltre al pagamento del tributo;

-  con riferimento alle violazioni relative alle cambiali, viene prevista una sanzione minima pari a 100 euro;

-  l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio è punita con la sanzione amministrativa pari all’80%, ovvero 45% nel caso in cui la dichiarazione di conguaglio sia presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

  • Imposta sugli spettacoli.

Riguardo alla fatturazione e all’annotazione delle operazioni, l’articolo 32 prevede ora che:

-  per l’omessa fatturazione di prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti di ripresa, la sanzione passa al 60% con un minimo di 300 euro;

-  per le dichiarazioni riferite ad intrattenimenti organizzati, oppure alle prestazioni occasionali ed accessorie, viene prevista una sanzione pari al 90%, ridotta al 45% se la dichiarazione viene resa con un ritardo non superiore a 30 giorni;

-  per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, la sanzione prevista è ora pari al 60% con un minimo di 300 euro.

  • Concessioni governative.

Le principali modifiche alle sanzioni previste dall’articolo 38 del DL n. 41/95 riferite ad atti di concessione governativa sono le seguenti:

-  Se non è stato ottenuto l’atto di concessione e assolta la relativa tassa, la sanzione è pari al 90%, con un minimo di 100 euro;

-  Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa nella nuova misura da 100 a 500 euro;

  • Vitalizi e assicurazioni private.

Le principali modifiche sono le seguenti:

-  sono stati aggiornati gli importi riferiti all’omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi (ora da 2.000 a 5.000 euro);

-  nel caso di omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, la sanzione passa al 100% (in precedenza dal 100 al 200%);

-  in caso di infedele indicazione dell’imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, la sanzione passa al 70% (in precedenza dal 200 al 400%);

-  la mancata esibizione dei registri ora prevede una sanzione da euro 1000 a 4000;

-  l’infedele dichiarazione dell’imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle ricevute viene sanzionata nella misura del 70%, con un minimo di 100 euro;

-  per l’omessa presentazione delle denunce previste agli articoli 9, 11 e 15, la sanzione passa al 100% (prima dal 100 al 200%) con un minimo di 100 euro (viene previsto il computo dei versamenti d’imposta effettuati per i premi incassati nel periodo di riferimento ed il credito dell’anno precedente per cui non è stato chiesto il rimborso);

-  per le denunce precedentemente indicate, in caso di presentazione di denuncia infedele, la sanzione è pari al 70%;

-  per la denuncia di cui all’articolo 9, se presentata entro 90 giorni dal termine previsto, la sanzione è pari a 250 euro.


Dott. Caglieri Simone



Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page