Il D.Lgs. n. 87 del 14/06/2024 ha introdotto numerose modifiche al sistema sanzionatorio tributario, riformando e semplificando le disposizioni previgenti. Di seguito le principali novità:
Nuove definizioni.
La modifica apportata all’articolo 1 del D.Lgs. n. 74/2000 ha introdotto la definizione di credito non spettante ed inesistente, in modo tale da distinguere maggiormente le ipotesi di irregolarità dalle fattispecie riferibili a frodi.
Nel dettaglio, per crediti inesistenti si intendono:
- i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
Per crediti non spettanti, invece, si intendono:
- i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
- i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Omesso versamento ritenute certificate.
Rispetto alle previgenti disposizioni, la sanzione e le soglie di rilevanza restano invariate. Le integrazioni alla fattispecie si riferiscono, invece, ai seguenti punti:
1. il termini di pagamento passa da quello previsto per la presentazione della dichiarazione annuale al 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
2. se l’importo è superiore a 150.000 euro, il reato non è contestabile se è in corso di estinzione mediante rateazione;
3. nelle ipotesi di decadenza dal piano di rateazione, la fattispecie penale rileva solo se l’importo residuo eccede i 150.000 euro.
Omesso versamento iva.
La sanzione e la (principale) soglia di rilevanza restano invariate. Le integrazioni alla fattispecie si riferiscono invece ai seguenti punti:
1. il termine di pagamento passa da quello previsto per il pagamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo al 31.12 dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
2. se l’importo è superiore a 250.000 euro, il reato non è contestabile se è in corso di estinzione mediante rateazione;
3. nelle ipotesi di decadenza dal piano di rateazione, la fattispecie penale rileva solo se l’importo residuo eccede i 75.000 euro.
Indebita compensazione.
La punibilità è esclusa quando sussistono condizioni di obiettiva incertezza, anche in considerazione della natura tecnica delle valutazioni riguardo a specifici elementi o particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
Sequestro e confisca.
Le nuove disposizioni prevedono:
à una riserva a favore del fisco in caso di concreto pericolo di dispersione delle garanzie;
à la specificazione dell’impegno di pagamento di cui alla previgente formulazione, che consiste nella rateazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione.
Cause di punibilità e pagamento debito.
La disciplina viene modificata per includere:
- la non punibilità degli omessi versamenti nel caso in cui il fatto dipenda da fatti in imputabili all’agente, quale una crisi di liquidità correlata all’inesigibilità di crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o dal mancato pagamento di crediti da parte di pubbliche amministrazione;
- riguardo alla particolare tenuità il legislatore ha (finalmente) individuato le ipotesi al ricorrere delle quali la condotta del contribuente può considerarsi tenue (minimo scostamento dalla soglia, adempimento integrale del pagamento secondo la rateizzazione, entità del debito residuo situazione di crisi).
Circostanze di reato.
Viene maggiormente dettagliata la precedente disciplina con riferimento all’estinzione del reato ed all’applicazione della pena su richiesta delle parti nei termini che seguono:
à viene regolamentata la fattispecie di estinzione del debito per rateazione prima della chiusura del dibattimento. In tal caso il procedimento viene sospeso per un anno, salvo che l’agenzia delle entrate comunichi che il pagamento è regolarmente in corso. In tal caso la sospensione viene prorogata di tre mesi ulteriori rinnovabili per ulteriori tre mesi (con sospensione della prescrizione);
à riguardo all’applicazione della pena su richiesta delle parti, la richiesta può essere effettuata solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario, comprese sanzioni ed interessi, è estinto nonché quando ricorre il ravvedimento operoso.
Responsabilità amministrativa da reato.
Le nuove disposizioni vengono armonizzate a quanto previsto dagli articoli 21 bis e ter con la previsione che le sanzioni amministrative riferite alle violazioni fatte oggetto di notizia di reato non possono essere irrogate (se non le sanzioni amministrative da reato) salvo che il procedimento sia definito con archiviazione, sentenza di assoluzione irrevocabile o di proscioglimento.
Violazioni dichiarazioni redditi e Irap.
Le principali modifiche apportate dalla riforma all’articolo 1 del D.Lgs. n.471/97 sono le seguenti:
- la sanzione viene individuata nel 120% dell’ammontare delle imposte dovute con un minimo di 250 euro. Nelle previgenti disposizioni, come ricordato in premessa, la sanzione era contenuta in una cornice edittale (dal 120% al 240%);
- come in precedenza, se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a 1.000 euro. Viene introdotta un aggravante che prevede l’aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- se la dichiarazione omessa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine di accertamento è possibile definire le violazioni (salvo conoscenza formale di accessi, accertamenti, ispezioni e verifiche) con il pagamento della sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1 (25% dell’importo non versato), aumentata al triplo;
- se nella dichiarazione è individuato un reddito o un valore della produzione inferiore a quello accertato, trova applicazione una sanzione amministrativa pari al 70% della maggior imposta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. Anche in questo caso, se la violazione emerge prima di ispezioni e verifiche ed entro i termini di accertamento e tramite presentazione di dichiarazione integrativa, la sanzione è pari al doppio di quella prevista dall’articolo 13 comma 1;
- se vengono utilizzate documenti falsi per operazioni inesistenti, la sanzione del 70% può essere incrementata dalla metà al doppio;
- viene eliminata la maggiorazione prevista sui redditi prodotti all’estero.
Violazione dichiarazione sostituti d'imposta.
Le principali modifiche apportate dalla riforma all’art 2 sono le seguenti:
- la sanzione passa nella misura del 120% senza cornice edittale, mentre viene previsto che se le ritenute sono state versate anche se non dichiarate, la sanzione applicabile è quella da 250 a 2.000 euro;
- se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni, laddove non siano stati avviati accessi ed ispezioni a formale conoscenza del contribuente si applica la sanzione prevista all’articolo 13 comma 1 aumentata al triplo (se non risultano dovute somme si applica la sanzione fissa di 250-2.000 euro);
- la sanzione di 50 euro per ogni percipiente si applica anche alle ipotesi individuate dal comma 2.1 neo introdotto dal decreto in commento;
Violazioni iva.
le novità introdotte all’articolo 5 sono le seguenti:
- la sanzione passa nella misura del 120% senza cornice edittale con un minimo di 250 euro (45% in caso di applicazione di regimi speciali ridotti a 25% in caso di presentazione della dichiarazione entro il termine previsto per la presentazione successiva);
- se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni, laddove non siano stati avviati accessi ed ispezioni a formale conoscenza del contribuente si applica la sanzione prevista all’articolo 13 comma 1 aumentata al triplo. Se vengono effettuate operazioni per cui non è prevista imposta la sanzione è di 150-1.000 euro;
- sulla maggior imposta dovuta, la sanzione è pari al 70%, con un minimo di 150 euro. Nel caso di presentazione integrativa non oltre il termine di accertamento (ma oltre i 90 giorni) la sanzione dovuta è pari al doppio di quella prevista all’articolo 13 comma 1;
- la sanzione può essere aumentata dalla metà al doppio in caso di utilizzo di fatture o documentazione falsa per operazioni inesistenti mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente;
- chi chiede a rimborso l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, è punito con la sanzione pari al 25% del credito rimborsato.
Dott. Caglieri Simone
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