IL PATTO FIDUCIARIO SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
- Dott. Caglieri Simone
- Apr 22
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Il patto fiduciario delle partecipazioni è l’accordo in forza del quale le parti concordano che un soggetto (c.d. Fiduciante) trasferisce ad altro soggetto (c.d. Fiduciario) la partecipazione, con la contestuale previsione che il fiduciario sia poi obbligato a ritrasferire la partecipazione al fiduciante. In sostanza il patto fiduciario si compone di due parti:
1) L’accordo di trasferimento della proprietà della partecipazione dal fiduciante al fiduciario;
2) Il contestuale accordo che consente al cedente di rientrare nella piena titolarità delle quote.
Ciò significa che nei rapporti esterni e rispetto alla società, socio reale deve considerarsi il soggetto fiduciario, che risulterà intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario (Tribunale di Milano 21/07/2015).
Come confermato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano 3 luglio 2023), il trasferimento delle quote per atto fiduciario comporta un reale passaggio di proprietà della partecipazione, a cui segue un “obbligo” di ritrasferire le stesse al primo proprietario a seguito della sua richiesta. Ciò comporta che in caso di mancato rispetto dell’obbligo di restituzione delle quote da parte del fiduciario al fiduciante, l’unico modo per riottenerne la proprietà è quello di agire ai sensi dell’art. 2932, comma 1 c.c., ovvero con un’azione costitutiva finalizzata a ottenere una sentenza che si sostituisca al contratto di ritrasferimento non volontariamente concluso. Questa disposizione stabilisce che << se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte... può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso >>. Obbligo di restituzione delle quote che si trasferisce agli eredi del fiduciario, i quali ricevono iure hereditats la partecipazione e, con essa, anche l’obbligo di ritrasferirle al fiduciante.
La giurisprudenza non prevede forme particolari per questa tipologia contrattuale, pertanto non ne è richiesta la forma scritta, né ai fini di validità dell’atto (ad substantiam) né a quelli probatori (ad probationem). Infatti, come specificato nella sentenza 9139/2020 della Cassazione, la forma scritta è necessaria solo per l’opponibilità del patto alla società. Ciò significa che la prova di tale negozio può, quindi, essere data anche per testimoni e per presunzioni ex art. 2729 c.c..
Eventuali limiti di tempo dell’accordo fiduciario possono essere inseriti nell’accordo scritto o verbale tra le parti; se manca un accordo sia scritto sia verbale, è da privilegiare la tesi per cui il fiduciante può chiedere il ritrasferimento della partecipazione in qualsiasi momento, alla luce del contenuto dell’art. 1183, co. 2 c.c., il quale prevede che << se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente >>.
Dott. Caglieri Simone

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