PILLOLE DI DIRITTO: IL CONTRATTO FIDUCIARIO
- Dott. Caglieri Simone
- Apr 21
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Il contratto fiduciario è un accordo tra due parti, detto anche pactum fiduciae, in cui una parte, detta fiduciante, trasferisce un bene o un diritto a un’altra parte, detta fiduciario, con l’impegno che quest’ultimo ne faccia un uso conforme agli accordi presi e che, al verificarsi di determinate condizioni, ne ritrasferisca la titolarità al fiduciante o a un terzo.
L’operazione può servire interessi diversi. Può essere diretta a realizzare prevalentemente l’interesse del fiduciante: ad esempio A vuole cedere un bene a X ma sapendo che X non accetterà mai di acquistarlo da lui, lo cede fiduciariamente a B, con la direttiva di cederlo poi a X; oppure A, proprietario di pacchetti azionari, li trasferisce fiduciariamente a una società fiduciaria, con l’incarico di amministrarli e se del caso anche di rivenderli reimpiegando il ricavato nell’acquisto di altri valori. Altro esempio può essere l’interessi di un imprenditore di entrare come socio in una società terza, senza trasparire personalmente poiché le banche gli richiederebbero una fideiussione.
Giuridicamente nel sistema giurisprudenziale italiano prevale la fiducia romanistica: il fiduciario acquista la proprietà piena del bene e il fiduciante resta privo di qualsiasi situazione di tipo reale sul bene stesso; egli ha solo diritti di credito verso il fiduciario, su cui gravano le corrispondenti obbligazioni. Ciò ha precise conseguenze rispetto ai creditori delle parti: il bene può essere aggredito dai creditori del fiduciario, anche se in questo modo viene distolto dalla destinazione fiduciaria. Vi sono conseguenze ancora più importanti quando il fiduciario viola l’impegno preso col fiduciante: se la violazione consiste semplicemente nel rifiuto di ritrasferirgli il bene, il fiduciante può ricorrere alla sentenza costitutiva dell’art. 2932 c.c.: ma se il fiduciario trasferisce il bene a un terzo, il fiduciante non può contestare l’acquisto del terzo (perfino in mala fede), poiché il patto fiduciario ha valore non reale ma solo obbligatorio, quindi inopponibile ai terzi. Al contrario, può far valere la violazione del patto nei confronti del fiduciario, chiedendogli il risarcimento del danno. E’ chiaro che questo modello tutela la posizione dei terzi molto più della posizione del fiduciante, allo scopo di rafforzare la sicurezza della circolazione.
Dott. Caglieri Simone

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