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LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO FISCALE - PARTE 1 DI 2

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • 9 hours ago
  • 5 min read

Con il DL 27.3.2026 n. 38, pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. “decreto Fiscale”).

Il DL 38/2026 è entrato in vigore il 28.3.2026, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 38/2026, tenendo conto delle modifiche apportate dal DL 42/2026.

Il DL 38/2026 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di ulteriori modifiche ed integrazioni.

  • Credito d'imposta transizione 5.0

Con riferimento al credito d’imposta Transizione 5.0, l’art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. a) del DL 42/2026, prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:

1) hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 co. 10, primo periodo, del DL 19/2024;

2) hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risulta tecnicamente ammissibile ai sensi del DM 24.7.2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Il nuovo credito d’imposta:

·     è pari all’89,77% (in luogo del precedente 35% previsto dalla versione originaria del DL 38/2026) dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le citate comunicazioni con riferimento agli investimenti di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale;

·     spetta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026 (in luogo del precedente limite di 537 milioni di euro previsto dalla versione originaria del DL 38/2026).

Il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile entro il 30.4.2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

- presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione ai soggetti interessati del credito utilizzabile;

- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.

Il credito d’imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP;

- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 42/2026, per le citate imprese è inoltre previsto un contributo ad hoc concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni, sostenute per:

· gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);

· le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Tale contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Il contributo spetta comunque nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.

  • Iper-ammortamento, eliminazione clausola "Made in UE".

L’art. 7 del DL 38/2026 elimina il requisito della provenienza geografica dei beni che era richiesto dall’art. 1 co. 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), rendendo ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

La disposizione si applica per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026.

  • Eliminazione soglia partecipativa per beneficiare del regime di esclusione dei dividendi e del regime PEX.

L’art. 11 del DL 38/2026 ha eliminato le previsioni che vincolavano l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l’applicazione della participation exemption (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000,00 euro.

L’abrogazione decorre in modo retroattivo dall’1.1.2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Le norme introdotte dalla L. 199/2025 e ora abrogate dal DL 38/2026 stabilivano che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell’emittente:

·     fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;

·     in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000,00 euro.

Le soglie partecipative si dovevano applicare alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a partire dall’1.1.2026.

Ai fini dell’applicazione della participation exemption, l’ulteriore condizione della soglia di partecipazione avrebbe riguardato le azioni o quote acquisite dall’1.1.2026.

Con l’eliminazione della soglia partecipativa in commento, vengono meno anche gli obblighi di ricalcolo dell’acconto 2026 di cui all’art. 1 co. 55 della L. 199/2025, i quali prevedevano in sostanza la rideterminazione dell’imposta storica del 2025 ipotizzando, solo a questi specifici fini, che le disposizioni introdotte in tema di dividendi e plusvalenze fossero già in vigore; sotto questo profilo, quindi, la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le ordinarie regole.

  • Disciplina dell'avviamento negativo ai fini Ires e Irap.

Con l’art. 3 del DL 38/2026, viene disciplinato ai fini IRES e IRAP il regime fiscale del c.d. “avviamento negativo” (c.d. “Negative Goodwill netto”), introducendo rispettivamente il co. 5-ter all’art. 86 del TUIR e il co. 4-nonies all’art. 11 del DLgs. 446/97.

Le due disposizioni sono di uguale tenore e prevedono che la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l’azienda o il ramo d’azienda, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito ovvero, con riguardo all’IRAP, alla determinazione del valore della produzione netta, nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.

La Relazione illustrativa al DL 38/2026 afferma che la nuova disciplina integra il regime di favore già previsto, ai fini delle imposte indirette, per le medesime operazioni, in relazione al trasferimento dei beni immobili strumentali non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni (art. 1 co. 237 della L. 234/2021).

La nuova disciplina dell’avviamento negativo si applica solo ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

Nella Relazione illustrativa al DL 38/2026 la limitazione ai soli soggetti IAS/IFRS-adopter è motivata dal diverso trattamento contabile dell’avviamento negativo previsto dai principi contabili internazionali rispetto a quello stabilito per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali.

La disciplina in commento è applicabile:

- alle cessioni di azienda o di ramo d’azienda che garantiscano continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, ai sensi dell’art. 1 co. 237 della L. 234/2021;

- all’avviamento negativo rilevato nel conto economico.

Ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DL 38/2026, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (quindi dall’anno 2024 per i soggetti “solari”).

Secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa al DL 38/2026:

1) la suddetta retroattività ha lo scopo di consentire l’accesso al maggior numero possibile di soggetti tra quelli che, al momento di entrata in vigore del DL, non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi;

2) per la maggior parte dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la modifica ha quindi già effetto in sede di determinazione del reddito da effettuarsi con la prossima dichiarazione dei redditi;

3) i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, invece, per adeguarsi alle nuove disposizioni dovranno presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98.


Dott. Caglieri Simone



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