In considerazione del diritto del lavoratore di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro (ex art. 1 della L. 300/70) e degli obblighi contrattuali di quest'ultimo, verso il datore, di diligenza, fedeltà e collaborazione (artt. 2104 e 2105 c.c.), la giurisprudenza ha delineato precisi limiti oltre i quali la critica del lavoratore può configurarsi un illecito disciplinare. In dettaglio, il lavoratore può legittimamente criticare il datore di lavoro - anche tramite social network - purché le opinioni personali siano pertinenti a tematiche sindacali e riguardino fatti veri, senza derive denigratorie o diffamatorie (Cfr. App. Brescia n. 281/2022).
FONTE: EUTEKNE
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