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LETTERE INTENTO: ERRORE FORMALE NELL'ERRATA O OMESSA INDICAZIONE DEL PROTOCCO IN FATTURA

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Nel caso delle lettere di intento, si ricorda che i fornitori degli esportatori abituali sono tenuti:

  • A verificare che la dichiarazione d’intento sia stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate;

  • Riportare gli estremi del protocollo delle lettere di intento all'interno delle fatture emesse (per le fatture elettroniche occorre utilizzare il blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” e, in particolare, il campo 2.2.1.16.2).

In merito a quest'ultimo obbligo, nel caso in cui il fornitore indichi in fattura gli estremi del protocollo in modo inesatto o li ometta, sembrerebbe sostenibile la natura formale della violazione, in considerazione del fatto che tale inosservanza non incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. A supporto di questa interpretazione possiamo rilevare alcune sentenze della giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 05/11/2020 n. 24706).


FONTE: EUTEKNE



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