Le misure cautelari, disciplinate negli artt. 54 e 55 CCII, sono delle misure temporanee e provvisorie emesse dal giudice con la finalità di assicurare il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi, in tal modo evitando la dispersione dei valori dell’impresa per il tempo necessario a dichiarare aperta la procedura concorsuale.
Scendendo nel dettaglio, le misure cautelari possono essere richieste solamente in pendenza di una delle seguenti procedure concorsuali:
- Liquidazione giudiziale;
- Concordato preventivo;
- Accordi di ristrutturazione;
- Piano attestato di risanamento;
- Composizione negoziata.
La legittimazione attiva prevista dal Codice della Crisi è molto più ampia rispetto a quella della legge fallimentare, nel quale potevano domandare tali misure solo i creditori o il P.M. e solo in pendenza dell’istruttoria prefallimentare. Viceversa l’attuale normativa consente che tale richiesta possa essere presentata tramite istanza (non può essere disposta d’ufficio) anche da parte del debitore qualora abbia fatto accesso alla composizione negoziata o abbia proposto domanda di concordato, accordo o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Pertanto, possono richiedere misure cautelari i seguenti soggetti diversi in base alla tipologia di strumento risolutivo della crisi:
Nella liquidazione giudiziale, l’istanza può essere presentata dai soggetti interessati a cautelare il patrimonio del debitore nelle more del procedimento e sino alla decisione del Tribunale, cioè dal debitore, dai creditori, dal pubblico ministero e dagli organi di controllo e vigilanza;
Nel concordato preventivo, la richiesta può essere presentata dai creditori qualora sospettino che l’impresa proponente possa compiere degli atti pregiudizievoli o non sia in grado di gestire adeguatamente l’impresa durante il periodo di durata del procedimento, essendo preferibile affidare l’azienda o il patrimonio a un custode, oppure il potere di amministrare l’impresa a un gestore più qualificato;
Negli accordi di ristrutturazione e nel piano attestato di risanamento l’istanza può essere presentata da un creditore opponente in presenza di attività dissipative del debitore non altrimenti sanzionabili.
Dott. Caglieri Simone
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