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NELLE IMPRESE ALLUVIONATE SONO GIUSTIFICATI GLI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI PER FORZA MAGGIORE

L'art. 11 co. 2 del DL 61/2023 stabilisce che gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 01/05/2023 costituiscono causa di forza maggiore e, come tali, escludono la responsabilità contrattuale delle imprese aventi sede operativa in uno dei territori ricompresi tra l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche, come da elenco presente nell’allegato 1 del decreto.

Tale disposizione comporta per l'impresa debitrice l’impossibilità di eseguire la prestazione contrattuale in conseguenza degli eventi alluvionali, ai sensi dell’art. 1218 c.c..


FONTE: EUTEKNE



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