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NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI PER IL SETTORE E-COMMERCE

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Feb 5, 2024
  • 3 min read

Con il D.Lgs n. 153 del 18/10/2023 il legislatore ha introdotto dei nuovi obblighi per le piattaforme di E-commerce e i servizi di pagamento online. In dettaglio:

  • Ai sensi dell'art. 40-ter del DPR 633/72, i prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione e comunicano all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero che prestano ogni trimestre. Il termine di detta comunicazione è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui le informazioni si riferiscono. L’obbligo di comunicazione disposto si applica se, nel corso di un trimestre, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Le informazioni richieste sono le seguenti:

a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

d) l'IBAN o, se l'IBAN non e' disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del

prestatore di servizi di pagamento;

g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 40-ter;

h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla

lettera g)”.

  • Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate a carico dei gestori di piattaforme digitali in relazione ai dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi effettuate dagli utenti per mezzo dei loro siti. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31/01 dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione. Nel dettaglio, le prime informazioni dovranno essere comunicate entro il prossimo 31/01/2024 (prorogato al 15/02/2024 con il provvedimento n. 22931 del 30/01/2024) in riferimento all’anno precedente. Sono obbligati alla comunicazione i gestori di piattaforma che si trovano in una delle seguenti situazioni: 1) residenti a fini fiscali in Italia o, se non hanno la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfano una delle seguenti condizioni: 1.1) costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato; 1.2) hanno la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato; 1.3) hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non e' un gestore di piattaforma qualificato non-UE; 2) non sono residenti a fini fiscali in Italia, ne' sono ivi costituiti o gestiti, e non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilitano l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non sono gestori di piattaforma qualificata non-UE. Al contrario sono esclusi dall'obbligo i gestori di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, hanno dimostrato all'autorità competente che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione. In ogni caso, il gestore esonerato effettua una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.


Dott. Caglieri Simone




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