La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34671 del 27 dicembre 2024, ha ribadito che i sindaci di una società non possono sottrarsi al dovere di segnalare fatti rilevanti che incidano sul bilancio, anche se l’omissione è inizialmente imputabile agli amministratori.
Nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che:
Gli amministratori, secondo l’art. 2427 n. 22-quater c.c., devono segnalare nella Nota integrativa i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
I sindaci, ai sensi dell’art. 2403 c.c., hanno il dovere di vigilanza sull’intera gestione sociale, e se sono a conoscenza di tali eventi devono segnalarli anche in caso di mancata indicazione da parte degli amministratori;
Non è una giustificazione valida per i sindaci sostenere che il controllo sul bilancio rientra esclusivamente nelle funzioni di revisori legali, poiché il loro ruolo di vigilanza è più ampio.
L’omissione di tale dovere può avere ripercussioni sulla richiesta di ammissione al passivo in caso di fallimento (ora liquidazione giudiziale) della società controllata, compromettendo il diritto dei sindaci a percepire eventuali compensi arretrati.
FONTE: EUTEKNE

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