Per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza la patente a punti o con un punteggio inferiore a 15 crediti, l’art. 27 co. 11 del DLgs. 81/2008 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta a procedura di diffida, oltre all’esclusione dell’impresa o del lavoratore autonomo dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Sono previste sanzioni anche per il committente e il responsabile dei lavori, i quali sono obbligati, nel caso di affidamento dei lavori, a verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti ovvero, per le imprese estere, della documentazione equivalente, ovvero ancora dell’attestazione di qualificazione SOA, per le imprese esonerate dall’obbligo di patente.
Tale adempimento è previsto anche nei casi di subappalto.
FONTE: EUTEKNE
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