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  • Writer's pictureDott. Caglieri Simone

PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL D.L. ADEMPIMENTI

Con D.L. n. 1/2024 (D.L. adempimenti) il legislatore ha introdotto numerose novità in materia fiscale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti. Di seguito riportiamo i più importanti:

  • Scadenza dichiarazione dei redditi.

E' prevista l’anticipazione:

1.  al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal periodo di imposta 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

2.    al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31/12/2023 scade successivamente al 02/05/2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

  • Estensione modello 730.

L’ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR).

In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che presentano tale modello, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”.

  • Semplificazione precompilate.

A decorrere dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renda disponibili ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR), in modo analitico, le informazioni in suo possesso, che possono essere confermate o modificate e che verranno automaticamente riportate nelle dichiarazioni dei redditi che i contribuenti potranno presentare in via telematica.

  • Estensione precompilate.

A decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:

1.    anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR;

2.    entro il 30 aprile di ciascun anno.

  • Tessera sanitaria.

Prevista la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  • Comunicazione di terzi per precompilata.

L’art. 20 del DLgs. 1/2024 prevede che i soggetti terzi trasmettano all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta lorda, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.

  • Mancata indicazione dei crediti d'imposta.

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, si prevede:

1.    la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;

2.    la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

  • Versamento rateale delle imposte.

Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, è prevista:

1.    la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici;

2.  l’eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento degli indici;

3.    l’implementazione dell’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  • Modifiche ISA.

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, è prevista:

1.    la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;

2.   la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

1.    entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024;

2.    entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025

  • Regime premiale ISA.

Elevato l’importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai fini della compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA e dei rimborsi IVA.

Il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

1.    da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte dirette e IRAP;

2.   da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.

  • Limite versamenti Iva.

Elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

1.    entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;

2.   entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

  • Versamenti cumulativi ritenute.

Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato insieme al versamento relativo al mese successivo, comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

  • Scadenze versamenti condominio.

Viene previsto il versamento cumulativo delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter co. 2-bis del DPR 600/73, nel caso in cui l’ammontare cumulativo sia inferiore a 500,00 euro, deve essere effettuato entro:

1.    il 16 giugno (al posto del 30 giugno previsto prima della modifica);

2.    e il 16 dicembre (al posto del 20 dicembre previsto prima della modifica).

Le ritenute in esame sono infatti versate mensilmente dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 euro.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

  • Eliminazione CU regime forfettario.

Esonerati i sostituti d’imposta dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

  • Semplificazione 770.

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, possono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando, contestualmente, anche:

1.    l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;

2.    gli eventuali importi a credito;

3.    gli altri dati individuati con il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Possono avvalersi della semplificazione i sostituti d’imposta tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5 (limite che può essere elevato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).

  • Sospensione avvisi bonari e lettere di compliance.

E' sospeso l’invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:

  1. degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);

  2. degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;

  3. delle c.d. “lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità”.


Dott. Caglieri Simone



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