PROROGA 2° ACCONTO IMPOSTE 2024
- Dott. Caglieri Simone
- Nov 29, 2024
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Il MEF con il comunicato stampa n. 136 del 27 novembre, ha ufficializzato (anticipando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo Decreto Legge) il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, originariamente previsto per il 02/12/2024, alla data del 16/01/2025 per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a € 170.000.
Il pagamento può essere fatto in unica soluzione alla scadenza del 16/01/2025 o in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio e aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese con l’aggiunta di interessi pari al 4% annuo.
La proroga riguarda esclusivamente le imposte dirette ma non assorbe il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (ad esempio, i contributi Inps dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti) la cui scadenza resta al 02/12/2024.
Secondo acconto persone fisiche con partita Iva e ricavi / compensi nel 2023 non superiori a € 170.000 | ||
Modalità di versamento | Scadenza del versamento | |
Unica soluzione | 16 gennaio 2025 | |
Rateazione in 5 rate | Prima rata | 16 gennaio 2025 |
Seconda rata | 16 febbraio 2025 | |
Terza rata | 18 marzo 2025 | |
Quarta rata | 16 aprile 2025 | |
Quinta rata | 16 maggio 2025 |
Al contrario sono esclusi dalla proroga, mantenendo la scadenza del pagamento al 02/12/2024, i seguenti contribuenti:
le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ad esempio i soci di società di persone o di capitali);
i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali e di persone, enti commerciali e non commerciali).
ATTENZIONE: nel comunicato stampa del MEF vi è un generico riferimento ai “titolari di partita Iva”, aprendo al dubbio se il rinvio del secondo acconto delle imposte competa anche alle società di capitali e di persone. Premesso che restiamo in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge, si ritiene che la proroga in commento sia rivolta alle solo persone fisiche titolari di partita iva, in considerazione degli articoli di stampa specializzata e alla luce del fatto che la normativa non è altro che la ripresentazione della proroga introdotta nell’anno precedente.
Dott. Caglieri Simone

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