L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 12 del 31/05/2024, ha aperto alla possibilità di ravvedere il tardivo invio telematico della Certificazione Unica, superando così la precedente circ. 19.2.2015 n. 6, § 2.6.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, alla sanzione di 100 euro per ogni certificazione non può essere applicato il cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/97), con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Se la Certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
FONTE: IL SOLE 24 ORE
Comments