La normativa Imu (art. 1 co. 747 lett. b) della L. 160/2019) disciplina la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, il cui stato è accertato dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 rilasciata dal proprietario medesimo, nella quale si attesta la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Con l’ordinanza 11.7.2023 n. 19665, la Corte di Cassazione ha affermato che, se i requisiti per la riduzione della base imponibile al 50% permangono per più anni, non è necessario che il contribuente reiteri una specifica richiesta al Comune per fruire della riduzione per gli anni successivi, purché il contribuente provi che l’ente impositore ha avuto conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della protratta inutilizzabilità dell’immobile.
FONTE: EUTEKNE
تعليقات