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RIMBORSO ANNUALE IVA

Writer's picture: Dott. Caglieri SimoneDott. Caglieri Simone

Qualora il contribuente si trovi in una posizione di credito iva alla fine dell’anno, la normativa prospetta le le seguenti opzioni:

a) Chiedere il rimborso ove siano rispettati determinati limiti e condizioni;

b) Rinviare l'eccedenza per compensare il credito con l’iva dell’anno successivo;

c) Usare l'eccedenza per compensare esternamente altri tributi.

La richiesta di rimborso (annuale) può essere presentata esclusivamente in sede di dichiarazione annuale dell'Iva (compilando apposito quadro VR), tenendo in considerazione che sono rimborsabili solo i crediti iva superiori a 2.582,28 € (o € 10,33 nel caso di cessazione dell’attività e di posizione a credito negli ultimi tre anni); qualora il contribuente si sia avvalso della facoltà di ripartire il credito chiedendone una parte a rimborso e utilizzando una parte in compensazione o a riporto, l’ammontare chiesto a rimborso può essere inferiore al limite minimo di 2.582,28 €.

Il diritto al rimborso Iva, però, sorge solo qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

Cessazione dell’attività. In tal caso l’importo del credito deve essere superiore a 10,33 € (art. 3 DPR 126/2003). In considerazione del fatto che l’attività si considera effettivamente cessata quando si conclude la correlazione tra le operazioni imponibili e l’attività d’impresa, il rimborso può essere eseguito anche se non è stata ancora disposta la cancellazione del registro imprese e non è stato presentato l’ultimo bilancio (Cass. 13 aprile 2023 n. 5851);

• Soggetti che hanno effettuato operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore a quella media degli acquisti e delle importazioni (nel calcolo non si tiene conto delle operazioni sia di acquisto sia di vendita di beni ammortizzabili). Per la determinazione dell’aliquota media, devono essere computate anche le operazioni per le quali l’imposta è applicata con il meccanismo del reverse charge e dello split payment;

• Effettuazione di operazioni attive non imponibili in misura superiore al 25% dell'ammontare delle operazioni attive.

Per “operazioni non imponibili” s’intende:

- Cessioni all’esportazione ex art. 8 DPR 633/72;

- Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ex art. 8-bis DPR 633/72;

- Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ex art. 9 DPR 633/72;

- Operazioni con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino ex art. 71 DPR 633/72;

- Operazioni verso determinati organismi internazionali ex art. 72 DPR 633/72;

- Cessioni intracomunitarie e triangolari comunitarie ex artt. 41 e 58 DL 331/93;

- Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’UE ex art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL 331/93;

- Cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori dal territorio dell’UE ex art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93;

- Operazioni effettuate fuori dall’UE dalle agenzie di viaggi e turismo che rientrano nel regime speciale dell’art. 74-ter del DPR 633/72 (R.M. n. 1110 del 15/11/1994);

- Esportazioni di beni usati e di altri beni rientranti nel regime del margine, limitatamente alla differenza tra i prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie ex art. 36 e ss. DL 41/95.

Soggetti non residenti senza stabile organizzazione, identificati in Italia (tramite richiesta all’ufficio di Pescara) oppure tramite rappresentante fiscale;

• Sussistenza della posizione creditoria per 3 anni consecutivi (nel qual caso, il rimborso compete per il minore dei crediti del triennio). In questa casistica il rimborso minimo è pari ad € 10,33.

• Effettuazione prevalente di operazioni non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale (artt. 7 e ss., 8, 8-bis, 9 del DPR 633/72 e artt. 41 e 58 del DL 331/93). Tale prevalenza sussiste se l’importo delle operazioni di vendita non soggette ad Iva è superiore al 50% rispetto a tutte le operazioni effettuate;

• Rimborso limitato all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche. Sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall’imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ris. Agenzia delle Entrate n. 147 del 09/06/2009). Secondo Cass. 4.12.2015 n. 24779, affinché spetti il rimborso dell’IVA assolta è necessario, in particolare, che siano soddisfatti contemporaneamente il requisito della strumentalità (i beni strumentali hanno come unica destinazione quella di essere direttamente impiegati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, così da non essere idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quelle del complesso aziendale nel quale sono inseriti) e il requisito dell’ammortizzabilità (il bene deve essere a uso durevole e suscettibile di essere sottoposto ad ammortamento). Il caso di acquisto di fabbricati, l’imposta rimborsabile deve essere ridotta nell’ammontare corrispondente al costo dell’area sottostante o pertinenziale (Circ. 8/E del 13/03/2009). L’iva pagata per le spese su beni di terzi non può essere chiesta a rimborso;

• Effettuazione, da parte di produttori agricoli, di cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, ai sensi dgli artt. 8 co. 1, 38-quater e 72 del DPR 633/72, nonché di cessioni intracomunitarie dei predetti beni.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità sussiste solo nel caso di richieste di rimborso per crediti iva superiori ad € 30.000.

Dott. Caglieri Simone



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