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LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO FISCALE - PARTE 2 DI 2

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • 11 hours ago
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Continuiamo l'analisi delle principali novità del Decreto fiscale (DL 27.3.2026 n. 38, pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72):

  • Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio.

L’art. 1 co. 140 - 142 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto l’abrogazione del regime di esonero dall’applicazione della ritenuta (di cui all’art. 25-bis co. 5 del DPR 600/73) per le provvigioni percepite:

·     dalle agenzie di viaggio e turismo;

·     dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

·   dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 6 co. 1 del DL 38/2026 all’art. 1 co. 142 della L. 199/2025, l’abolizione del regime di esonero e il conseguente obbligo di applicazione della ritenuta si applicheranno dall’1.5.2026 (in luogo del precedente 1.3.2026).

Dal momento che il regime di esonero è eliminato con riferimento alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.5.2026 e che la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni corrisposte ai citati soggetti da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dall’1.6.2026.

In presenza dei requisiti previsti (impiego, in via continuativa, di dipendenti o terzi), la richiesta di applicazione della ritenuta in misura ridotta (4,6% delle intere provvigioni), redatta sul modello di dichiarazione di cui al DM 16.4.83, dovrà essere inviata al committente via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento entro il 16.5.2026.

  • Ritenuta sui premi corrisposti ad atleti e tecnici.

L’art. 9 del DL 38/2026 ha reintrodotto l’esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta del 20% rispetto ai premi erogati dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell’area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

La misura è operativa relativamente alle somme corrisposte:

·     dal 28.3.2026 al 31.12.2026;

·     entro il limite complessivo di 300,00 euro per soggetto.

Se l’ammontare complessivo attribuito nel suddetto periodo è superiore a 300,00 euro, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta (non si tratta quindi di una franchigia).

  • Regime degli impatriati.

L’art. 2 del DL 38/2026 ha aggiornato i riferimenti normativi contenuti nell’art. 1 co. 154 della L. 11.12.2016 n. 232, disposizione concernente l’incompatibilità del regime dei neo-residenti (art. 24-bis del TUIR) con il regime degli impatriati, la quale interessa ora anche il nuovo regime previsto dall’art. 5 del DLgs. 209/2023.

Prima della modifica, l’art. 1 co. 154 della L. 11.12.2016 n. 232 prescriveva l’incompatibilità espressa con il solo abrogato art. 16 del DLgs. 147/2015 (oltre che con l’art. 44 del DL 78/2010, riguardante gli incentivi per i docenti e i ricercatori).

In considerazione di ciò, l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello 28.1.2025 n. 16) ha ammesso la cumulabilità del nuovo regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) e degli incentivi per docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010) nello stesso periodo d’imposta, a condizione che il reddito agevolato non sia il medesimo.

In base alla risposta a interpello Agenzia delle Entrate inedita del 19.12.2025, nell’ambito del nuovo regime di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023, il principio di cumulabilità avrebbe dovuto avere valenza generale.

Con il DL 38/2026 viene invece espressamente sancita anche l’incompatibilità tra il regime dei neo-residenti e il nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023.

Il nuovo divieto di cumulo opera a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia che avverranno dal periodo d’imposta 2027.

  • Base imponibile iva per le operazioni permutative.

L’art. 1 del DL 38/2026 ridefinisce la decorrenza temporale delle modifiche, apportate dalla legge di bilancio 2026, con riguardo alla base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento.

L’art. 1 co. 138 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA relativa alle operazioni permutative e alle dazioni in pagamento. Non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi (art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72).

L’art. 1 co. 139 della L. 199/2025 stabiliva che la novità normativa sopra descritta si applicasse per le operazioni effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore (1.1.2026).

Al fine di preservare gli assetti negoziali che si erano formati secondo la disciplina previgente, tale decorrenza temporale viene ora modificata prevedendo che le citate disposizioni in materia di base imponibile IVA si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2026.

Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati:

·     anteriormente all’1.1.2026;

·     dall’1.1.2026 al 28.3.2026 (data di entrata in vigore del DL 38/2026), in conformità all’art. 1 co. 138 della L. 199/2025.

In ogni caso, non si fa luogo a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

  • Aumento imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’art. 12 del DL 38/2026, attraverso la modifica dell’art. 13 co. 2-bis lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, ha disposto un aumento dell’imposta di bollo, nella misura di 18,00 euro annui, dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche:

- sugli estratti conto inviati dalle banche ai sensi dell’art. 119 del DLgs. 385/93 (Testo unico bancario); 

- nonché sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali.

Si passa, infatti, dal previgente importo di 100,00 euro annui, applicato come prelievo sulle comunicazioni con periodicità annuale, alla maggiore somma di 118,00 euro annui.

In forza del rinvio al modificato art. 13 co. 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 contenuto nell’art. 19 co. 20 del DL 201/2011, aumenta a 118,00 euro anche la misura dell’IVAFE dovuta sui conti correnti e i libretti di risparmio esteri dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’aumento dell’imposta di bollo opera con riferimento agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 38/2026.

Di conseguenza, per quanto concerne le comunicazioni inviate ai clienti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo, dovuta con periodicità annuale, ammonta a:

·     100,00 euro, per gli estratti conto e i rendiconti emessi fino al 27.3.2026;

·     118,00 euro, per gli estratti conto e i rendiconti emessi a partire dal 28.3.2026 (data di entrata in vigore del DL 38/2026).

  • Misura dell'imposta sulle comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell'anno.

Per le comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è “rapportata al periodo rendicontato” (Nota 3-bis al co. 2-bis dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

Quindi, per effetto dell’incremento disposto dal DL 38/2026, l’ammontare dell’imposta di bollo applicata sugli estratti conto e sui rendiconti, comunicati ai soggetti diversi dalle persone fisiche dalle banche o dai gestori dei conti, sarà pari a:

·     59,00 euro, per gli invii effettuati con periodicità semestrale;

·     29,50 euro, per gli invii effettuati con periodicità trimestrale;

·     9,83 euro, per gli invii effettuati con periodicità mensile.

Non è stata disposta alcuna modifica della lett. a) dell’art. 13 co. 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

Pertanto, le persone fisiche continueranno a corrispondere l’imposta di bollo sulle comunicazioni nella misura di 34,20 euro (sempre riferita al caso di periodicità annuale), se il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente superiore a 5.000,00 euro.

  • Differimento e dilazione dei debiti contributivi.

Non è stata disposta alcuna modifica della lett. a) dell’art. 13 co. 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

Pertanto, le persone fisiche continueranno a corrispondere l’imposta di bollo sulle comunicazioni nella misura di 34,20 euro (sempre riferita al caso di periodicità annuale), se il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente superiore a 5.000,00 euro.

L’INPS, con la circ. 2.4.2026 n. 39, tenendo conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) è attualmente pari al 2,15% e che la maggiorazione applicabile è adesso di due punti, ha chiarito che il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è ora pari al 4,15% annuo.

La nuova misura decorre dal 28.3.2026 (data di entrata in vigore del DL 38/2026).

Pertanto, come chiarito dalla suddetta circ. INPS 2.4.2026 n 39:

- il nuovo tasso del 4,15% annuo trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28.3.2026, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno alcuna modifica;

- nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

  • Rinvio dell'applicazione del contributo sui "piccoli pacchi".

L’art. 5 del DL 38/2026 differisce di sei mesi, dall’1.1.2026 all’1.7.2026, l’applicazione del contributo di 2,00 euro, previsto dall’art. 1 co. 126 - 128 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.

Si tratta, nello specifico, del contributo introdotto a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi a spedizioni da Paesi extra-UE di valore dichiarato non superiore a 150,00 euro.

In base alle previsioni iniziali, il prelievo avrebbe dovuto applicarsi per le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dall’1.1.2026 (cfr. circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2025 n. 37). Ora, il DL 38/2026 stabilisce che il contributo non si applica alle spedizioni di beni importati anteriormente alla data dell’1.7.2026.

Il differimento della misura risponderebbe alla necessità di procedere a un adeguamento tecnico del sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per consentire l’accertamento e la riscossione del contributo.

  • Interessi da titoli obbligazionari.

Con l’art. 4 del DL 38/2026 si escludono dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al DLgs. 239/96 gli interessi e altri proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia, allo scopo di evitare una riduzione delle risorse disponibili per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

La suddetta disposizione si applica agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dal 28.3.2026 e fino al 31.12.2028.


Dott. Caglieri Simone



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