RISOLUZIONE PER MUTUO DISSENSO: IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE SULLE RESTITUZIONI
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- Dec 15, 2025
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Con l’ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32217, la Corte di Cassazione ha chiarito che la risoluzione di un contratto per mutuo dissenso produce effetti retroattivi, annullando il contratto originario e facendo venir meno diritti e obblighi da esso derivanti. Tale risoluzione dà origine a un nuovo negozio giuridico di natura solutoria, autonomamente rilevante ai fini fiscali.
Di conseguenza, il nuovo accordo risolutivo è soggetto a tassazione proporzionale ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 131/1986, indipendentemente dall’effettivo arricchimento delle parti, in quanto caratterizzato da effetti restitutori.
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3% sulla restituzione della caparra e degli acconti versati in relazione a un contratto preliminare risolto consensualmente.
FONTE: EUTEKNE






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