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RISTRETTA BASE AZIONARIA E PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE UTILI: CRITERI FISCALI E ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Mar 10
  • 2 min read

Updated: Mar 12

La "ristretta base azionaria" in materia fiscale si riferisce a un criterio utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per presumere la distribuzione di utili non dichiarati nelle società di persone e nelle società di capitali a ristretta base azionaria. L’idea alla base di questa presunzione è che, nelle società con pochi soci, vi sia una maggiore probabilità che eventuali utili non contabilizzati vengano direttamente distribuiti ai soci stessi, senza essere dichiarati e quindi senza essere tassati correttamente. Sulla questione è da sottolineare come non tutte le rettifiche in capo alla società sono trasferibili ai soci ma, generalmente, solo quelle in cui vengono contestati maggiori ricavi o presenza di costi per operazioni inesistenti poiché determinano maggiore ricchezza che, successivamente, può ritenersi distribuita ai soci.

Dall’altro lato, i soci hanno facoltà di dimostrare:

  1. O il fatto che detta ricchezza non sia stata oggetto di distribuzione, bensì accantonata o reinvestita dalla società;

  2. O dando la dimostrazione della propria estraneità alla gestione societaria, in modo da vincere la presunzione di distribuzione degli utili.

In merito a quest’ultima soluzione, preme sottolineare le seguenti sentenze:

  • Corte di Cassazione con sentenza n. 18042 del 9 luglio 2018, secondo cui la presunzione di distribuzione di utili extracontabili << può essere vinta dando dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria >>. In sostanza, nel caso specifico, è stato dimostrato che trattasi esclusivamente di un socio di capitali.

  • Corte di Cassazione n. 25807 del 23 settembre 2021, sulla base della quale la presunzione in commento può essere vinta dimostrando le azioni poste in essere dal socio nei confronti dell’amministratore della società. Nel caso specifico i giudici hanno ritenuto << idonee le prove documentali offerte dal socio, che ha comprovato il dissenso con il socio amministratore e le iniziative giudiziarie volte proprio al conseguimento della documentazione contabile che gli consentisse di svolgere il controllo previsto dall’art. 2476 c.c. >>.

  • Nel caso esaminato dalla Cassazione con sentenza n. 21573 del 23 giugno 2005, la presunzione di distribuzione di utili extracontabili è stata vinta sulla base di una denuncia penale contro l’amministratore, sul cui conto personale sono stati rinvenuti gli utili occultati. La motivazione si basa sul fatto che, nella normalità dei casi si può ragionevolmente ritenere che gli utili occultati siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci sulla base delle loro partecipazioni; però, << per smentire questa presunzione di distribuzione proporzionale ai soci degli utili non contabilizzati è necessario dimostrare che abbiano avuto un’altra diversa destinazione >>.

  • Al contrario l’azione di responsabilità nel socio nei confronti dell’amministratore non incide sull’onere della prova, come da sentenza della Cassazione n. 15365 del 12 giugno 2018.

  • Legittimo è l’accertamento nei confronti del socio occulto di una società a ristretta base azionaria, come da sentenza n. 2766 del 5 febbraio 2021 della Cassazione e ordinanza n. 16387 del 12 giugno 2024.


Dott. Caglieri Simone



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