Con una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum di ItaliaOggi tenutosi ieri, 23.11.2023, è stato confermato che, per la determinazione della base imponibile della flat tax incrementale al 15% introdotta dalla L. 197/2022, la decurtazione del 5% deve essere calcolata sul più elevato dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo del triennio precedente (2020-2022). Un’altra risposta dell’Agenzia delle Entrate ha interessato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, con specifico riguardo alla fuoriuscita immediata dal regime nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000,00 euro. In relazione agli obblighi in tema di ritenute, è stato chiarito che le ritenute d’acconto sulle “operazioni attive” tornano ad essere applicate secondo i criteri generali, ossia sui compensi che saranno corrisposti dopo la fuoriuscita dal regime; per i compensi che risultano già pagati, invece, le stesse non possono essere applicate retroattivamente. Allo stesso modo, per le “operazioni passive”, l’ex contribuente forfetario non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta in relazione alle ritenute diverse da quelle sui redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati.
FONTE: ITALIAOGGI - IL SOLE 24 ORE - EUTEKNE
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