top of page

RIVALUTAZIONE 2025 DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

  • Writer: Dott. Caglieri Simone
    Dott. Caglieri Simone
  • Feb 16
  • 3 min read

La possibilità di rivalutare le partecipazioni in società non quotate è ammessa solo a fronte di appositi decreti dell’Erario. Opzione questa, riproposta e stabilizzata con la Legge di Bilancio 2025, che può essere usufruita dal contribuente mediante il pagamento di apposita imposta sostitutiva del 18% - con versamento o in rata unica entro il 30/11/2025 o in tre rate annuali di pari importo (30/11/2025 / 30/11/2026 / 30/11/2027) – per le partecipazioni e terreni posseduti alla data del 01/01/2025.

I beneficiari dell’agevolazione sono le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali ed enti non residenti privi di stabile organizzazione, con riferimento a terreni e partecipazioni detenute al di fuori del regime d’impresa, a condizione che i beni vengano ceduti a titolo oneroso. Al contrario sono esclusi dalla disciplina della rivalutazione le plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello stato.

Per rivalutazione quote si intendono:

- Le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);

- Le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);

- I diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es: diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

La normativa permette di rivalutare le partecipazioni, detenute in società non quotate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2025, a condizione che venga redatta ed asseverata (da un notaio) la perizia di stima e versata l’imposta sostitutiva.

Nel calcolo dell’imposta sostitutiva la percentuale del 18%, sia nel caso di rivalutazione di terreni sia delle partecipazioni, si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito).

La rivalutazione delle quote di partecipazione nasce dalla convenienza economica che si presume possa esserci nell’anticipazione dell’imposta sostitutiva a fronte del futuro risparmio fiscale che si otterrà in sede di cessione della partecipazione. Pertanto lo scopo della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse, considerando che attualmente le plusvalenze realizzate sulla cessione delle partecipazioni (sia qualificate sia non) è pari al 26%.

Ad esempio una persona fisica possiede una quota di partecipazione in una s.r.l., rappresentativa del 50% dell’intero capitale sociale (partecipazione qualificata), avente un valore di acquisto di euro 20.000, che vuole alienare ad un prezzo di euro 500.000.  In ipotesi ordinaria, la differenza di euro 480.000 (500.000 – 20.000) costituisce una plusvalenza realizzata la quale è tassata in via ordinaria al 26% (€ 124.800). Viceversa la rivalutazione della quota ed il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sull’intero valore rivalutato (imposta sostitutiva che nell’esempio precedente risulta pari ad euro 90.000, ossia euro 500.000 x 18%), consente un cospicuo ed evidente risparmio di imposta. 

In altri termini, dal prezzo realizzato dalla vendita della quota di partecipazione si sottrae il valore determinato dalla perizia di stima, annullando (se il prezzo di vendita coincide con il valore di perizia) o riducendo la plusvalenza.

Il prezzo di cessione della partecipazione rivalutata potrà, peraltro, essere inferiore al valore di perizia: l’eventuale minusvalenza non sarà deducibile in quanto l’articolo 5, comma 6, della Legge n. 448/2001 dispone che l’assunzione del valore ‘rideterminato’ non consente il realizzo di minusvalenze.

Riassumendo, la rivalutazione delle quote partecipative comporta due conseguenze:

1) Il pagamento di un’imposta sostitutiva, come sopra indicato;

2) Il pagamento di minori imposte al momento di una successiva cessione delle quote poiché si riduce la plusvalenza. Il pagamento dell’imposta sostitutiva “sostituisce”, appunto, la tassazione ordinaria.

L’imposta sostitutiva può essere pagata in un’unica soluzione alla data del 30 novembre, oppure in tre rate con la corresponsione di interesse legale del 3% sulla seconda e terza rata.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4 agosto 2004, n. 35/E, ha chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima non fa venir meno la validità della rivalutazione, ma comporta solo l’iscrizione a ruolo degli importi non versati: in tale ipotesi il contribuente potrà regolarizzare l’omesso versamento con il cd. ‘ravvedimento operoso’. In caso di comproprietà della quota di partecipazione, il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della quota allo stesso imputabile.


Dott. Caglieri Simone



Comments


Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.
bottom of page