SANZIONI TRIBUTARIE, NIENTE TRASFERIMENTO AI SOCI DOPO L’ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ
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- Mar 18
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Con la sentenza n. 5986 depositata ieri, la Corte di cassazione ha chiarito un principio di particolare rilievo: con l’estinzione della società, le sanzioni tributarie non si trasferiscono ai soci, a differenza di quanto avviene per le sanzioni di natura civile.
La decisione si inserisce nel solco della recente evoluzione normativa e interpretativa, ribadendo che le sanzioni pecuniarie relative al rapporto tributario restano esclusivamente a carico dell’ente. Questo vale anche nel caso delle società di persone, per le quali la responsabilità dei soci non si estende alle sanzioni fiscali.
Secondo i giudici, la norma che attribuisce esclusivamente alla società la responsabilità per le sanzioni tributarie — introdotta con il Dlgs 87/2024 — ha natura interpretativa e non innovativa. Di conseguenza, essa trova applicazione anche per situazioni riferite a periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
In sostanza, la Cassazione afferma che il principio era già implicito nel sistema: la sanzione tributaria è strettamente connessa al soggetto che ha posto in essere la violazione, ossia la società, e non può automaticamente estendersi ai soci una volta che l’ente si estingue.
La pronuncia rafforza così un orientamento favorevole ai contribuenti, contribuendo a delimitare in modo più netto la responsabilità personale dei soci nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
FONTE: IL SOLE 24 ORE






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