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SCISSIONE CON SOCIETA' BENEFICIARIA PREESISTENTE

Analizzando l'ipotesi di scissione con scorporo, il Consiglio notarile di Milano, nella massima n. 209 del 07/11/2023, ritiene l'operazione ammissibile anche quando la società beneficiaria sia una società preesistente. In ogni caso, però, per la determinazione del rapporto di cambio non potrà applicarsi la disciplina semplificata caratterizzante tale fattispecie.

Secondo il Consiglio notarile di Milano, inoltre, in caso di scissione con scorporo non occorre la perizia di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c., salvo che si tratti di scissione di società di persone a favore di società di capitali o che si versi in un’altra specifica situazione che rende necessaria tale perizia.


FONTE: EUTEKNE



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