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SCISSIONI NON PROPORZIONALI SENZA OBBLIGO DELL'ESPERTO IN CASO DI CONSENSO UNANIME DEI SOCI

In riferimento alla scissione societaria e alla non richiesta della Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio determinato nel progetto di scissione dagli amministratori qualora la scissione avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale (art. 2506-ter co. 3 c.c.), si è espresso il Comitato triveneto dei notai. In dettaglio è stato affermato che “in caso di scissione l’eventuale esonero deliberato dai soci e dai possessori di altri strumenti finanziari, ai sensi del co. 4 dell’art. 2506-ter del codice civile, di far redigere dall’organo amministrativo i documenti di cui ai commi primo, secondo e terzo del medesimo art. 2506-ter, può riguardare anche l’obbligo di far redigere la relazione dell’esperto o degli esperti di cui all’art. 2501-sexies del codice civile” (cfr. anche la massima Consiglio notarile di Milano 22.3.2004 n. 25).


FONTE: EUTEKNE




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